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DOTTRINA




             This decree provides that public administration websites, in the subsections classified as transparent admi-
             nistrations, publish a lot of  information, according to a specific transparency tree, in order to allow wide-
             spread control of  the work of  the public administration and effective participation of  the citizen in the
             management of  public affairs both in defining the objectives, the results to be achieved, the actors, the times
             and the methods. Through the institution of  transparency, citizens’ rights are protected and widespread
             forms of  control are implemented over the activities of  the public administration and the use of  public
             resources.

                                             !

                  Con il presente elaborato si vuole tracciare il percorso evolutivo dei prin-
             cipi della trasparenza, nel nostro ordinamento dal diritto di accesso alla digita-
             lizzazione, sottolineando le sue diverse funzioni.
                  L’esigenza di maggiore trasparenza e chiarezza sull’operato della P.A. è
             cresciuta quando si sono ampliati gli ambiti di intervento dell’Amministrazione
             e pertanto si è sentita, in modo più pregnante, l’esigenza di creare un sistema di
             garanzie per il privato che sempre più subiva le ingerenze dello Stato ammini-
             strazione, seppur giustificate, dal perseguimento dall’interesse pubblico.
                  La dottrina e dalla giurisprudenza affermano che tale valore, fortemente
             sentito dal diritto vivente anche prima che venisse formalizzato in un testo legi-
             slativo, trovava una sua giustificazione nella Costituzione. Accanto ai principi
             tradizionali dell’azione amministrativa, vale a dire quelli costituzionalmente san-
             citi  dall’art  97  Costituzione:  legalità,  imparzialità  e  buon  andamento,  c’era  il
             principio della trasparenza della attività amministrativa che costituisce un prin-
             cipio autonomo da rispettare in tutto l’iter del procedimento.
                  Esso non doveva essere inteso quale diritto all’informazione ex art.21 della
             Costituzione, come tale circoscritto alla mera conoscenza di documenti ma un
             parametro  a  cui  commisurare  l’azione  amministrativa  intesa  quale  condotta
             priva di oscurità ed incertezza.
                  Con l’art. 1 la legge 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, il
             legislatore ha fissato i principi generali” dell’attività amministrativa, affermando
             che questa “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di econo-
             micità, efficacia, imparzialità e pubblicità e trasparenza”. Essa segna una pietra
             miliare nell’ordinamento giuridico italiano.
                  Al principio generale ne consegue la disciplina di una serie di istituti tesi a
             garantire la trasparenza e la partecipazione al procedimento quale l’obbligo di
             conclusione  esplicita  del  procedimento,  la  motivazione  del  provvedimento,
             l’identificazione  dell’ufficio  responsabile  ma  fondamentalmente  il  diritto  di
             accesso quali massimo istituto di partecipazione e di garanzia. Con il diritto di


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