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DOTTRINA
This decree provides that public administration websites, in the subsections classified as transparent admi-
nistrations, publish a lot of information, according to a specific transparency tree, in order to allow wide-
spread control of the work of the public administration and effective participation of the citizen in the
management of public affairs both in defining the objectives, the results to be achieved, the actors, the times
and the methods. Through the institution of transparency, citizens’ rights are protected and widespread
forms of control are implemented over the activities of the public administration and the use of public
resources.
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Con il presente elaborato si vuole tracciare il percorso evolutivo dei prin-
cipi della trasparenza, nel nostro ordinamento dal diritto di accesso alla digita-
lizzazione, sottolineando le sue diverse funzioni.
L’esigenza di maggiore trasparenza e chiarezza sull’operato della P.A. è
cresciuta quando si sono ampliati gli ambiti di intervento dell’Amministrazione
e pertanto si è sentita, in modo più pregnante, l’esigenza di creare un sistema di
garanzie per il privato che sempre più subiva le ingerenze dello Stato ammini-
strazione, seppur giustificate, dal perseguimento dall’interesse pubblico.
La dottrina e dalla giurisprudenza affermano che tale valore, fortemente
sentito dal diritto vivente anche prima che venisse formalizzato in un testo legi-
slativo, trovava una sua giustificazione nella Costituzione. Accanto ai principi
tradizionali dell’azione amministrativa, vale a dire quelli costituzionalmente san-
citi dall’art 97 Costituzione: legalità, imparzialità e buon andamento, c’era il
principio della trasparenza della attività amministrativa che costituisce un prin-
cipio autonomo da rispettare in tutto l’iter del procedimento.
Esso non doveva essere inteso quale diritto all’informazione ex art.21 della
Costituzione, come tale circoscritto alla mera conoscenza di documenti ma un
parametro a cui commisurare l’azione amministrativa intesa quale condotta
priva di oscurità ed incertezza.
Con l’art. 1 la legge 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, il
legislatore ha fissato i principi generali” dell’attività amministrativa, affermando
che questa “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di econo-
micità, efficacia, imparzialità e pubblicità e trasparenza”. Essa segna una pietra
miliare nell’ordinamento giuridico italiano.
Al principio generale ne consegue la disciplina di una serie di istituti tesi a
garantire la trasparenza e la partecipazione al procedimento quale l’obbligo di
conclusione esplicita del procedimento, la motivazione del provvedimento,
l’identificazione dell’ufficio responsabile ma fondamentalmente il diritto di
accesso quali massimo istituto di partecipazione e di garanzia. Con il diritto di
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