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LA TRASPARENZA, VALORE IMMANENTE DEL NOSTRO ORDINAMENTO
Cambiano pertanto completamente la modalità di svolgimento delle pro-
cedure di gara si supera l’era dei documenti di gara, dell’iter burocratico che ha
oltremodo rallentato l’esecuzione di opere pubbliche o l’acquisto di bene e ser-
vizi. Tutte le fasi del processo di gara, dalla progettazione all’esecuzione, com-
preso l’accesso alle informazioni e agli atti di gara non sarà più gestita con docu-
menti ma con interoperabilità fra piattaforme “certificate” con un risparmio di
tempo e di costi anche per la conservazione e tenuta delle informazioni da parte
della pubblica amministrazione. Il codice prevede espressamente che anche
l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici avvenga con modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e
delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement. Gli operatori che
hanno presentato offerte possono accedere direttamente a tali piattaforme che
assicurano tracciabilità e trasparenza di tutte le attività relative alle procedure dei
contratti pubblici e garantiscono in tal modo il rispetto della legalità e la conte-
stuale prevenzione di condotte corruttive. Il codice oltre a snellire l’iter per
accesso documentale prevede espressamente che l’accesso generalizzato sia
applicabile anche alle procedure ad evidenza pubblica di gara e la previsione
espressa si giustifica in quanto con riferimento alla materia degli appalti vi è
stata sempre una forte preclusione a concedere l’esercizio del diritto d’accesso.
Si pensi che per l’accesso civico generalizzato si è dovuto attendere l’inter-
vento della Adunanza del Consiglio di stato del 2 Aprile del 2020 con il quale il
supremo organo ha affermato che l’accesso civico generalizzato, anche nella
materia delle procedure ad evidenza pubblica, costituisce un diritto fondamen-
tale in grado di combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Sulla scorta
delle pronunce del Consiglio di Stato, il nuovo codice degli appalti per poten-
ziare il diritto alla conoscenza consente a tutti i candidati e offerenti, non esclusi
dalla procedura di gara la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza,
di conoscere, tramite le piattaforme digitali, l’offerta dell’operatore economico
risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni
precedenti il provvedimento di aggiudicazione. Il legislatore ha ulteriormente
ampliato tale forma di accesso prevedendo che gli operatori classificati nei
primi cinque posti della graduatoria possono visionare oltre all’offerta dell’ag-
giudicatario anche le offerte degli altri operatori classificati nei primi quattro
posti in graduatoria, dopo l’aggiudicatario. La norma, al fine bilanciare la cono-
scenza dell’offerta, anche in un’ottica di accelerare l’eventuale contenzioso, con
il diritto alla riservatezza del cosiddetto know how industriale e commerciale pre-
vede che le imprese partecipanti manifestino il loro diritto di oscuramento di
alcune parti delle offerte.
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