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LA TRASPARENZA, VALORE IMMANENTE DEL NOSTRO ORDINAMENTO




               accesso  il  legislatore  riconosce  al  soggetto  legittimato  ex  art.  22  della  legge
               241/90 il diritto di esaminare e di estrarre copia di documenti della Pubblica
               Amministrazione,  stabilendone  anche  i  limiti  e  le  eccezioni  a  questo  diritto,
               come la tutela della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico e della privacy.
                    Il diritto di accesso è riconosciuto solo ai privati che posseggano un inte-
               resse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica-
               mente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Tale istituto,
               che sicuramente rappresenta un punto di svolta nel rapporto Pubblica ammini-
               strazione cittadino per come era costruito, non riusciva a soddisfare in pieno il
               desidero di trasparenza dei cittadini.
                    La vera svolta, però, vi è stata con il d.lgs. n. 150 del 2009 in materia di
               “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspa-
               renza delle pubbliche amministrazioni”, che ha introdotto l’accesso «totale» per
               alcuni dati omnicomprensivi dell’azione e dall’organizzazione delle amministra-
               zioni Tale norma rintroduce il concetto della trasparenza dandone una valenza
               diversa,  finalmente  la  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  e  viene
               garantita a tutti i cittadini, attraverso la consultazione sui siti internet degli indi-
               catori relativi agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse per il persegui-
               mento  delle  funzioni  istituzionali.  Il  legislatore,  sulla  scorta  delle  esperienza
               straniere, ha ritenuto che, per aumentare gli standard di qualità e quantità dei
               servizi offerti alla cittadinanza, fosse necessario prevedere un controllo pene-
               trante da parte dei cittadini. In tal modo, si distinguono i due istituti quello del-
               l’accesso e della trasparenza, mentre il primo è strettamente legato al procedi-
               mento, il secondo ha una sua ragione di essere anche al di fuori dell’iter proce-
               dimentale.
                    La  trasparenza  vorrebbe  garantire  efficienza  dell’azione  amministrativa,
               responsabilizzazione  dell’operato  della  pubblica  amministrazione,  migliora-
               mento dei servizi pubblici, con legge 190/2012 la trasparenza viene indicato dal
               legislatore quale fondamentale strumento di prevenzione della corruzione, per
               mitigare  fenomeni  di  maladaministration,  imponendo  una  rendicontazione  nei
               confronti  degli  stakeholrder,  agevolando  sistemi  di  accountability  e  garantendo
               forme diffuse di controllo sull’operato della Pubblica amministrazione.
                    In tal ottica, la legge 190/2012 delega il Governo ad approvare un d.lgs.
               per riordinare, in unico testo normativo sistematico e semplificato, gli obblighi
               di  pubblicazione  che  gravano  sulle  amministrazioni.  Così  viene  approvato  il
               d.lgs. n. 33 del 2013. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
               civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
               parte delle pubbliche amministrazioni.


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