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DOTTRINA




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             specifiche ‘cautele’ , dunque tale da risultare bisognevole di un’attenta valutazione
             prefettizia del complesso di elementi indiziari acquisiti anche attraverso il con-
             traddittorio necessario previsto dalla normativa.
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                  In tale ottica, è stato pertanto precisato  che il processo valutativo degli ele-
             menti indiziari fattuali su cui fondare la sussistenza del pericolo di ingerenza della
             criminalità mafiosa, deve avvenire secondo una struttura bifasica, che comprende
             una preliminare diagnosi dei fatti rilevanti, seguita da una prognosi di permeabilità crimi-
             nale: si tratta di criterio che considera inammissibile qualsiasi automatismo presuntivo,
             perché - evidenziano i Giudici di Palazzo Spada - l’annullamento di qualsivoglia discre-
             zionalità ne farebbe un provvedimento vincolato, fondato su inammissibili automatismi .
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                  Con riguardo alla diagnosi dei fatti rilevanti, abbiamo visto quali siano le situa-
             zioni sintomatiche di un pericolo di condizionamento mafioso secondo gli artt.
             84 e 91 del Codice Antimafia e secondo la giurisprudenza amministrativa, nel cui
             ambito - tuttavia - il CGARS, per quanto riconosca valenza agli stessi elementi
             indiziari individuati dal Consiglio di Stato, talora richiede che tali aspetti presen-
             tino un’ ulteriore caratterizzazione finalizzata a sostenere la probabilità cruciale e,
             dunque, il principio del più probabile che non.


             38   Sul punto si richiama CGARS, n. 247 del 29 luglio 2016, secondo cui “L’interdittiva antimafia”
                  è, infatti, una misura di prevenzione sui generis in quanto - come chiarito dalla Giurisprudenza
                  - finisce inevitabilmente per determinare un pregiudizio anche nei confronti dei soggetti che
                  hanno subito l’azione di infiltrazione, e cioè sia a carico dei soggetti passivi nella cosiddetta
                                           a
                  “contiguità soggiacente” (C.S., VI , 30 dicembre 2005, n.7619) sia - paradossalmente - addirit-
                  tura a carico di soggetti terzi estranei e totalmente incolpevoli; ragion per cui la sua applica-
                  zione dev’essere ‘dosata’ con particolari prudenza ed equilibrio ed avvolta da specifiche ‘cau-
                                                     a
                  tele’ (C.S., V , 27 giugno 2006, n.4135; C.S., IV , 4 maggio 2004, n. 2783) affinché sia scongiu-
                           a
                  rato il rischio che la normativa che la disciplina subisca censure di incostituzionalità o deter-
                  mini procedimenti di infrazione per violazione di diritti inviolabili garantiti dal diritto comuni-
                  tario e internazionale, o venga comunque censurata dagli Organi della Giustizia comunitaria”.
             39   In tal senso Consiglio di Stato, sez. III, n. 2651/2020.
             40   Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 2651/2020 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 24 aprile 2020, nel
                  richiamare pregressa giurisprudenza (come Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n.
                  6105) ha evidenziato come “ la legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento
                  interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso, ine-
                  vitabilmente, ad una clausola generale, aperta, che, tuttavia, non costituisce una “norma in
                  bianco”, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati”
                  (quelli dell’art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), ma su elementi riscon-
                  trati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti”, aggiungendo che “l’annulla-
                  mento di qualsivoglia discrezionalità” “ne farebbe un provvedimento vincolato, fondato” “su
                  inammissibili automatismi o presunzioni ex lege e, come tale, non solo inadeguato rispetto alla
                  specificità della singola vicenda, proprio in una materia dove massima deve essere l’efficacia
                  adeguatrice di una norma elastica al caso concreto, ma deresponsabilizzante per la stessa auto-
                  rità amministrativa. Aggiunge il Consiglio di Stato che bisogna “fondare secondo un corretto
                  canone di inferenza logica la prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifa-
                  sica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale) non dissimile, in fondo,
                  da quella che il giudice penale compie per valutare gli elementi posti a fondamento delle misu-
                  re di sicurezza personali, lungi da qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo”.

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