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DOTTRINA
conoscenza, colleganza, amicizia; nelle vicende anomale nella formale struttura dell’impresa
e nella sua gestione; nella condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi
“benefici”; nell’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di inizia-
tive volte al ripristino della legalità, nonché nei provvedimenti “sfavorevoli” del giudice
penale e nelle sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano… fatti che,
pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazio-
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ne mafiosa .
3 Il principio del più probabile che non secondo la giurisprudenza
Accanto allo sforzo interpretativo espletato con riguardo alle situazioni
sintomatiche di condizionamento mafioso nella gestione imprenditoriale,
negli anni la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. si è pre-
occupata anche di delineare i contenuti del principio del più probabile che non,
ritenuto una regola probatoria di stampo civilistico con una logica preventiva , con-
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notata non da un diverso procedimento logico, ma dalla minore forza dimostrativa del-
l’inferenza logica, che pur vincolando l’interprete a sviluppare un’argomentazione
rigorosa sul piano metodologico, fa sì che sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a
quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1
di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la cosiddetta probabilità crucia-
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le .
Si tratta, aggiunge il Consiglio di Stato, di una regola di giudizio…che ben può
essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali,
30 Con riguardo alle sentenze di patteggiamento si pongono aspetti di rilievo per la materia in
trattazione alla luce dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis, che (così come modificato dall’art. 25,
comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. “riforma «Cartabia»), ha limitato l’efficacia extra-
penale della sentenza di patteggiamento. In osservanza a tale principio, il CGARS (con
Ordinanza n. 00149/2023 Reg. Prov. Cau pubblicata il 15 maggio 2023), ha sospeso in via
cautelare l’efficacia di un’informazione interdittiva antimafia impugnata ritenendo che tale
provvedimento “ non può essere ritenuto adeguatamente motivato con il mero richiamo
della sentenza di patteggiamento”, in considerazione della circostanza che il novellato art.
445 c.p.p. al comma 1-bis prevede che “la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche
quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere
utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il
giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”, dovendosi ritenere che, per legge,
la sola sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta dal giudice amministrativo (né,
dunque, dall’Amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta) idonea a integra-
re un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla
prognosi di infiltrazione”.
31 Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657, secondo cui la “regola della certezza oltre
ogni ragionevole dubbio... può trovare spazio nel giudizio penale, laddove viene in gioco la
liberà personale dell’imputato, ma non nel giudizio amministrativo, che investa la legittimità
del provvedimento interdittivo antimafia, ispirato ad una ben diversa logica preventiva e
improntato alla regola, di stampo civilistico, del più probabile che non”.
32 Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483.
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