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DOTTRINA




             conoscenza, colleganza, amicizia; nelle vicende anomale nella formale struttura dell’impresa
             e nella sua gestione; nella condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi
             “benefici”; nell’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di inizia-
             tive volte al ripristino della legalità, nonché nei provvedimenti “sfavorevoli” del giudice
             penale e nelle sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano… fatti che,
             pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazio-
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             ne mafiosa .

             3   Il principio del più probabile che non secondo la giurisprudenza
                  Accanto allo sforzo interpretativo espletato con riguardo alle situazioni
             sintomatiche  di  condizionamento  mafioso  nella  gestione  imprenditoriale,
             negli anni la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. si è pre-
             occupata anche di delineare i contenuti del principio del più probabile che non,
             ritenuto una regola probatoria di stampo civilistico con una logica preventiva , con-
                                                                                  31
             notata non da un diverso procedimento logico, ma dalla minore forza dimostrativa del-
             l’inferenza logica, che pur vincolando l’interprete a sviluppare un’argomentazione
             rigorosa sul piano metodologico, fa sì che sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a
             quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1
             di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la cosiddetta probabilità crucia-
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             le .
                  Si tratta, aggiunge il Consiglio di Stato, di una regola di giudizio…che ben può
             essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali,
             30   Con riguardo alle sentenze di patteggiamento si pongono aspetti di rilievo per la materia in
                  trattazione alla luce dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis, che (così come modificato dall’art. 25,
                  comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. “riforma «Cartabia»), ha limitato l’efficacia extra-
                  penale  della  sentenza  di  patteggiamento.  In  osservanza  a  tale  principio,  il  CGARS  (con
                  Ordinanza n. 00149/2023 Reg. Prov. Cau pubblicata il 15 maggio 2023), ha sospeso in via
                  cautelare l’efficacia di un’informazione interdittiva antimafia impugnata ritenendo che tale
                  provvedimento “ non può essere ritenuto adeguatamente motivato con il mero richiamo
                  della sentenza di patteggiamento”, in considerazione della circostanza che il novellato art.
                  445 c.p.p. al comma 1-bis prevede che “la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche
                  quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere
                  utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il
                  giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”, dovendosi ritenere che, per legge,
                  la sola sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta dal giudice amministrativo (né,
                  dunque, dall’Amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta) idonea a integra-
                  re un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla
                  prognosi di infiltrazione”.
             31   Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657, secondo cui la “regola della certezza oltre
                  ogni ragionevole dubbio... può trovare spazio nel giudizio penale, laddove viene in gioco la
                  liberà personale dell’imputato, ma non nel giudizio amministrativo, che investa la legittimità
                  del  provvedimento  interdittivo  antimafia,  ispirato  ad  una  ben  diversa  logica  preventiva  e
                  improntato alla regola, di stampo civilistico, del più probabile che non”.
             32   Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483.

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