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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO
che tuttavia, come emerge dagli art. 84, comma 4 e 91 comma 6 del Codice anti-
mafia , solo in parte sono state predeterminate dal Legislatore.
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Quando assume un carattere interdittivo la documentazione antimafia si
delinea come un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva,
espressione del bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e libertà
di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. .
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In questi casi, l’imprenditore che ne risulta destinatario si vede preclusa la
possibilità (in quanto ritenuto non meritevole di fiducia delle Istituzioni) di essere
titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché di
essere destinatario di titoli abilitativi e/o erogazioni pubbliche : ne deriva una
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sorta di incapacità giuridica parziale (poiché incide solo nei rapporti con la pub-
blica amministrazione) e tendenzialmente temporanea (potendo venir meno a
seguito di un successivo provvedimento prefettizio) .
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Alle richiamate figure, il legislatore ha affiancato (con il DL 6 novembre
2021, n. 152 ) le misure amministrative di prevenzione collaborativa. Si tratta di istituto
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disciplinato dall’art. 94-bis del Codice Antimafia, che contempla tutta una serie
di strumenti disposti dal Prefetto qualora, in sede di istruttoria finalizzata al rila-
scio della documentazione antimafia, siano emersi nei confronti di attività impren-
ditoriali tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasio-
nale. In tali casi, prevede la citata norma, il Prefetto prescrive all’impresa, socie-
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tà o associazione interessata, l’osservanza di una o più delle misure indicate nella
medesima disposizione: si tratta di un ventaglio di strumenti che vanno dall’ado-
zione di specifiche misure organizzative a determinati obblighi di comunicazione
nei confronti dei Gruppi Interforze istituiti presso le competenti Prefetture ,
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5 Pertanto, l’informazione antimafia assume un contenuto anche di tipo discrezionale, attestando
la sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare la
scelta o gli indirizzi della società o delle imprese interessate (ex art. 84, comma 3, d.lgs.
159/2011).
6 In tal senso Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 3 del 6 aprile 2018.
7 In tal senso si richiama l’art. 67 del Codice antimafia.
8 Come sottolineato ancora da Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 3 del 6 aprile 2018.
9 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
10 Con “provvedimento motivato” e per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi.
11 In particolare, si legge nell’art. 94-bis, il Prefetto con provvedimento motivato prescrive
all’impresa “una o più delle seguenti misure”: “adottare misure organizzative, … atte a
rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale”; comunicare al gruppo interfor-
ze istituito presso la Prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza:
➣ entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di paga-
mento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di
valore superiore stabilito dal Prefetto;
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