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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
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               che tuttavia, come emerge dagli art. 84, comma 4 e 91 comma 6 del Codice anti-
               mafia , solo in parte sono state predeterminate dal Legislatore.
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                    Quando assume un carattere interdittivo la documentazione antimafia si
               delinea come un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva,
               espressione del bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e libertà
               di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. .
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                    In questi casi, l’imprenditore che ne risulta destinatario si vede preclusa la
               possibilità (in quanto ritenuto non meritevole di fiducia delle Istituzioni) di essere
               titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché di
               essere destinatario di titoli abilitativi e/o erogazioni pubbliche : ne deriva una
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               sorta di incapacità giuridica parziale (poiché incide solo nei rapporti con la pub-
               blica amministrazione) e tendenzialmente temporanea (potendo venir meno a
               seguito di un successivo provvedimento prefettizio) .
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                    Alle richiamate figure, il legislatore ha affiancato (con il DL 6 novembre
               2021, n. 152 ) le misure amministrative di prevenzione collaborativa. Si tratta di istituto
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               disciplinato dall’art. 94-bis del Codice Antimafia, che contempla tutta una serie
               di strumenti disposti dal Prefetto qualora, in sede di istruttoria finalizzata al rila-
               scio della documentazione antimafia, siano emersi nei confronti di attività impren-
               ditoriali tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasio-
               nale. In tali casi, prevede la citata norma, il Prefetto prescrive  all’impresa, socie-
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               tà o associazione interessata, l’osservanza di una o più delle misure indicate nella
               medesima disposizione: si tratta di un ventaglio di strumenti che vanno dall’ado-
               zione di specifiche misure organizzative a determinati obblighi di comunicazione
               nei confronti dei Gruppi Interforze istituiti presso le competenti Prefetture ,
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               5    Pertanto, l’informazione antimafia assume un contenuto anche di tipo discrezionale, attestando
                    la sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare la
                    scelta  o  gli  indirizzi  della  società  o  delle  imprese  interessate  (ex art. 84, comma 3, d.lgs.
                    159/2011).
               6    In tal senso Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 3 del 6 aprile 2018.
               7    In tal senso si richiama l’art. 67 del Codice antimafia.
               8    Come sottolineato ancora da Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 3 del 6 aprile 2018.
               9    “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
                    la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
               10   Con “provvedimento motivato” e per un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi.
               11   In  particolare,  si  legge  nell’art.  94-bis,  il  Prefetto  con  provvedimento  motivato  prescrive
                    all’impresa  “una  o  più  delle  seguenti  misure”:  “adottare  misure  organizzative,  …  atte  a
                    rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale”; comunicare al gruppo interfor-
                    ze istituito presso la Prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza:
                     ➣ entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di paga-
                      mento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento  ricevuti,  gli  incarichi  professionali  conferiti,  di
                      amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di
                      valore superiore stabilito dal Prefetto;

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