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DOTTRINA
1. Cenni sulla documentazione antimafia
Nel panorama degli strumenti finalizzati al contrasto delle infiltrazioni
mafiose nel tessuto economico, assume un ruolo fondamentale la documenta-
zione antimafia di cui al Libro II del d.lgs. 159/11 .
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Si tratta di un insieme di provvedimenti amministrativi atti a rendere edot-
ta la pubblica amministrazione dell’esistenza, a carico di soggetti che vogliono
porsi in relazione con essa, di situazioni (definite indici di mafiosità) che diven-
gono ostative a tale rapporto.
La documentazione antimafia (come recita l’art. 84, comma 1, del d.lgs.
159/2011) risulta costituita:
➣ dalla comunicazione antimafia che consiste nell’attestazione della sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67;
➣ dall’informazione antimafia che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate, sussistenza desunta dagli elementi più avanti indicati.
Dunque, la predetta documentazione può assumere una valenza interdittiva,
circostanza che si concretizza qualora i Prefetti territorialmente competenti
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ravvisino (dopo il vaglio del Gruppo Interforze Antimafia) , la sussistenza:
➣ nel caso della comunicazione antimafia, di un provvedimento definitivo
di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.,
nonché di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confer-
mata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale ;
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➣ nell’ipotesi dell’informazione antimafia, di eventuali tentativi di infiltra-
zione mafiosa desunti da situazioni sintomatiche di condizionamento mafioso,
1 Che contempla agli artt. 82-99 le Nuove disposizioni in materia di documentazione antima-
fia, “Nuove” in quanto hanno innovato il dettato del DPR 252 del 1998, che in precedenza
disciplinava la materia. A sua volta il d.lgs. 159/11 (in avanti Codice antimafia) nel tempo ha
registrato innovazioni anche di estremo rilievo, quali quelle apportate dal d.lgs. n. 153 del
2014 (che ha introdotto modifiche in materia di rilascio della documentazione antimafia e in
tema di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) e
dal DL n. 152 del 2021 (che ha introdotto forme di prevenzione collaborativa attraverso l’art.
94-bis del Codice antimafia).
2 Coincidenti con quelli delle province in cui ha sede legale l’impresa richiedente (art. 87
Codice Antimafia).
3 Costituito presso ogni Prefettura, da un componente dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia
di Stato, della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia, coordinanti da un
Funzionario prefettizio. Si tratta di Organo tecnico che fornisce un parere non vincolante.
4 Dunque, di uno dei provvedimenti menzionati nell’art. 67 del d.lgs. 159/2011. Ne consegue
che la comunicazione antimafia è uno strumento avente contenuto vincolato (dunque di
tipo accertativo), in quanto fotografa una situazione di permeùabilità mafiosa tipizzata dalla
legge, cioè l’irrogazione da parte dell’Autorità Giudiziaria di una misura di prevenzione per-
sonale o una condanna (definitiva o in appello) per taluni delitti di competenza della DDA.
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