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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
                                   DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO




               motivazioni addotte dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 6105 del
               2019, con cui il Collegio in materia di interdittive antimafia ha ritenuto soddisfatte
               le condizioni di tassatività sostanziale, sottolineando come la possibilità di ancorare
               le informazioni antimafia sia su elementi “tipizzati” (quelli dell’art. 84, comma
               4, lett. a), b), c) ed f) che su quelli riscontrati in concreto di volta in volta con
               gli accertamenti disposti, ben si concilia con la flessibilità che la prevenzione
               antimafia lo Stato deve assumere per contrastare efficacemente quella adattabi-
               lità nei metodi, che le mafie dimostrano nel contesto attuale.
                    Aggiunge sul punto il Consiglio di Stato che negare … in radice che il Prefetto
               possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire
               annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una
               astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità, preven-
               tiva di contrasto alla mafia”, essa stessa ‘atipica’ nelle proprie forme di azione.
                    Questo indirizzo è stato accolto anche dalla Corte costituzionale, che con
               la richiamata sentenza n. 57 del 2020 ha ritenuto che le numerose sentenze
               amministrative che si sono occupate dell’istituto abbiano consentito la individua-
               zione di un nucleo consolidato… di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indi-
               cazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.
                    In effetti, si rileva come la giurisprudenza amministrativa si sia prodigata
               nel tentativo di operare una “tassativizzazione” degli elementi sintomatici delle
               infiltrazioni mafiose, in maniera da porre la persona potenzialmente destinataria
               delle misure limitative in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’appli-
               cazione della misura stessa: si tratta di uno sforzo interpretativo finalizzato a
               codificarne i presupposti in modo da renderli compatibili con il dettato costitu-
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               zionale .
                    In  tal  senso,  risulta  particolarmente  significativo  quanto  sancito  da
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               Consiglio di Stato, sez. III, n. 1743 del 3 maggio 2016  che ha individuato le
               situazioni indiziarie che sviluppano e completano le indicazioni legislative nella proposta o
               nel provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso
               d.lgs. n. 159 del 2011; nei rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far
               ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali
               metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; nei i contatti o i rapporti di frequentazione,
                    dell’Amministrazione.
               28   Si tratta di esigenza particolarmente sentita anche a seguito della nota sentenza De Tommaso
                    c. Italia , con cui la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha mosso critica al sistema delle
                    misure di prevenzione personale per la insufficiente determinazione della fattispecie legale
                    tipica che giustifica l’adozione di tali misure.
               29   Più volte richiamata da successive sentenze, quali la n. 57 del 26 marzo 2020 della Corte
                    Costituzionale e, per ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 09544/2024 Reg. Prov. Coll. pub-
                    blicata il 27 novembre 2024.

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