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DOTTRINA
antimafia, legittimamente emessa nei confronti di un’azienda, si estendono
anche nei confronti di altra azienda per l’effetto del contagio della pericolosità
sociale (dovuto ad es. a rapporti economici).
Si tratta di situazione sintomatica la cui valutazione si rivela particolarmen-
te delicata, come evidenziato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Sul
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punto si richiama, in particolare, la sentenza pubblicata il 28.5.2024 dal CGARS
con n. 373/2024 Reg. Prov. Coll., che delinea i contenuti che il principio del più
probabile che non deve assumere nelle ipotesi di propagazione a cascata delle inter-
dittive.
Con tale pronuncia il collegio , pur ammettendo le informative a cascata, ha
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osservato che in tali casi la legittimità dei provvedimenti interdittivi richiede la
necessaria presenza, oltre che del mero dato “derivativo” (ossia quello conseguente al collega-
mento con la prima interdittiva), anche di qualche ulteriore elemento indiziario, rispetto a
quelli presenti nella prima misura, in quanto la valutazione circa il grado di probabilità (di
successo) dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella compagine imprenditoriale deve necessa-
riamente tenere conto che il progressivo allontanamento dell’impresa dall’effettiva presenza
del soggetto “controindicato” (ossia di colui che sia sospettabile di svolgere il cosiddetto tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa) diluisce, esponenzialmente riducendolo, il “rischio” dei tentativi
infiltrativi da parte di costui.
Precisa il CGARS che ove invece difettassero tali indizi ulteriori, la propa-
gazione a cascata delle misure interdittive sarebbe, almeno tendenzialmente, destinata a
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non poter superare lo scrutinio di legittimità .
Come sopra accennato, nell’ambito del processo valutativo prefettizio a
struttura bifasica, alla preliminare diagnosi dei fatti rilevanti segue quella della prognosi
di permeabilità criminale.
Su tale aspetto la giurisprudenza si è preoccupata di precisare che gli elementi
sintomatici e indiziari di condizionamento vadano vagliati in un’ottica unitaria e
non atomistica, in modo che ciascuno di essi acquisti valenza nelle sue connes-
sioni con gli altri.
45 In tal senso R. Greco, La giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di misure antimafia, in
Giustizia Amministrativa, 2024.
46 Nel trattare il caso nei confronti di un imprenditore che aveva “assunto un soggetto già desti-
natario di un “provvedimento limitativo” per avere, a sua volta, assunto un soggetto già inter-
detto”, pur ribadendo che le “informative a cascata” sono caratterizzate dalla possibilità di
estendere l’utilizzo di un’informativa antimafia, legittimamente emessa nei confronti di
un’azienda, anche nei confronti di altra azienda per l’effetto del contagio della pericolosità
sociale”.
47 Che, si legge nella citata pronuncia, “deve essere sempre ancorato necessariamente a un con-
creto e verificabile riscontro dell’esposizione all’infiltrazione dei soggetti effettivamente par-
tecipanti alla compagine imprenditoriale che si vuole volta a volta interdire”.
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