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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO
Sul punto e a titolo puramente esemplificativo, si richiama quanto dettato
dal CGARS in tema di contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza,
amicizia , aspetto su cui l’AG siciliana si è soffermata anche con specifico rife-
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rimento alla rilevanza da attribuire a tali rapporti se appurati in contesti territo-
riali di ridotte dimensioni demografiche e in cui estremamente limitati sono i
luoghi d’incontro.
Già con la sentenza n. 247/2016 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 29 luglio
2016, il CGARS si era pronunciato sul punto, sottolineando come non fosse suf-
ficiente, al riguardo, affermare nel provvedimento interdittivo che un determinato soggetto è
stato “notato” accompagnarsi con un soggetto malavitoso, occorrendo “precisare” la ragio-
ne tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso, le circostanze di tempo e di luogo
in cui è stato identificato , nonché le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che si
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tratta non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di frequentazione effet-
tivamente rilevante, ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle
decisioni imprenditoriali.
Seguivano, significative pronunce con cui il CGARS, con riferimento ai
piccoli centri dove i “contatti” tra i residenti sono sostanzialmente obbligatori, aveva sot-
tolineato che affinché tali rapporti assumessero valenza indiziaria ai fini del più
probabile che non era necessario:
➣ addurre ulteriori elementi che trasformino i contatti in rapporti sospetti ed ascrivibili
all’interno di uno spettro di leggibile illiceità ;
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➣ che le frequentazioni indicate fossero ulteriormente caratterizzate affinché
potessero assurgere a cointeressenze o rapporti che trovino ragioni, oggettivamente, in
motivazioni illecite .
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Altra tematica su cui si è soffermato il CGARS è quello della particolare
caratterizzazione deve poi assumere il principio del più probabile nelle ipotesi delle
cosiddette informative a cascata, cioè nei casi in cui gli effetti di un’informativa
41 Come sopra evidenziato, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, potenziali situa-
zioni sintomatiche di condizionamento mafioso.
42 Con riguardo alla tempistica delle frequentazioni si richiama CGARS n. 55/2021 Reg. Prov.
Coll, pubblicata il 25 gennaio 2021, secondo cui (in linea con le posizioni del Consiglio di
Stato) quando le frequentazioni siano “risalenti “non sono in grado di dimostrare che sussi-
ste il pericolo che la ditta ricorrente possa essere infiltrata dalla criminalità organizzata”.
43 CGARS n. 640/2020 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 20 luglio 2020. Nel caso in esame il
CGARS ha dettato il principio richiamato per quanto l’impresa interessata operasse in un
contesto in cui era emersa la “così detta “mafia dei pascoli” “che (si legge nel provvedimento
ndr) opera nella zona geografica ove è insediata l’Associazione e vivono i suoi componenti
che ha trovato una consistente fonte di arricchimento nel fraudolento accaparramento dei
pubblici territori atti al pascolo”.
44 CGARS n. 641/2020 Reg. Prov. Coll pubblicata il del 20 luglio 2020. In tal senso anche
CGARS n. 323/2021 Reg. Prov. Coll.
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