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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO
A tal proposito è stato via via affermato che:
➣ è sufficiente che gli elementi raccolti, una volta esaminati in modo non atomistico ma
unitario, … offrano una trama di indizi eloquenti tali da indurre, nella loro connessione
sinergica, a prospettare una prognosi di rischio di condizionamento mafioso “più probabile
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che non” ;
➣ gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabi-
lire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile
l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata ;
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➣ l’esercizio del potere interdittivo deve ispirarsi a una cornice unitaria e non parcel-
lizzata degli elementi indiziari .
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Come sottolineato dal Consiglio di Stato , tale impostazione è coerente con le
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caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta
in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimazione, dell’influenza e del
condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, trattandosi di un feno-
meno cangiante a cui deve corrispondere un costante adattamento dello strumentario dedut-
tivo spendibile nell’attività di indagine antimafia.
Infine, il procedimento logico seguito per giungere a una prognosi di peri-
colo di condizionamento mafioso nelle scelte imprenditoriali, deve essere com-
pendiato nella motivazione del provvedimento interdittivo, le cui linee guida
sono state dettate dal Consiglio di Stato, sez. III, con la nota sentenza n. 1743
del 3 maggio 2016.
Si tratta di pronuncia con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolinea-
to come la motivazione della informativa debba:
➣ scendere nel concreto, indicando gli elementi di fatto posti a base delle relative valu-
tazioni;
➣ indicare le ragioni in base alle quali gli elementi emersi nel corso del procedimento
siano tali da indurre a concludere in ordine ... alla «perdita di fiducia», intesa come affi-
dabilità, che le Istituzioni nutrono nei confronti dell’imprenditore.
Ne consegue, aggiunge il Consiglio di Stato che:
➣ qualora i fatti valutati risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausi-
bili , il provvedimento prefettizio si può anche limitare a rimarcare la loro sussistenza, prov-
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48 Come riportato in Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8672.
49 Come recita Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2021, n. 3530, che richiama giuri-
sprudenza costante del Consiglio di Stato (sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231; 18 aprile
2018, n. 2343; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n.
5978; 12 settembre 2017, n. 4295; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile
2018, n. 3).
50 Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2022 n. 3973.
51 Ancora con la sentenza, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8672.
52 Ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
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