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IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO
principio penalistico della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma piuttosto su
quello del più probabile che non e cioè un ragionamento di tipo induttivo e probabi-
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listico assistito da indizi gravi precisi e concordanti utili a desumere che l’attività di impre-
sa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo
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condizionata .
Con specifico riferimento all’informazione antimafia interdittiva, le situa-
zioni da vagliare secondo tale principio al fine di desumere eventuali tentativi di
condizionamento mafioso negli indirizzi aziendali, sono state individuate dal
Codice Antimafia in provvedimenti dell’A.G., accertamenti o circostanze piut-
tosto eterogenei, quali:
➣ i provvedimenti cautelari, che dispongono il giudizio o di condanna,
anche non definitiva, per taluni reati ritenuti spia della presenza mafiosa ;
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➣ la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione ;
➣ la mancata denuncia all’ A.G. di delitti di concussione e di estorsione da
parte dell’imprenditore ;
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➣ la sussistenza di criteri gestionali che, per le loro modalità, denotino un
intento elusivo della legislazione antimafia ;
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➣ gli elementi desunti dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche
15 In tal senso, per ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2136 del 4 marzo 2024, secondo cui
«il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo,
di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragione-
vole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quin-
di fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosi-
miglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere «più probabile che
non·, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa”.
16 Come precisato da Consiglio di Stato, sez. III, n. 1825 del 3 marzo 2021.
17 Ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett a) si tratta dei “delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-
bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei
delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7”.
18 Come contemplato dall’art. 84, comma 4, lett. b del Codice Antimafia, per quanto l’utilizzo
delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione pone, a parere dello scrivente, cri-
ticità conseguenti alla potenziale discovery dei contenuti della proposta stessa in una fase in cui
la stessa è al vaglio della competente A.G.
19 A meno che, come prevede l’art 84, comma 4, lett c) del Codice Antimafia, non ricorra l’esi-
mente di cui all’art. 4 della legge 689/1981, che esclude la punibilità nei casi in cui ricorra -
tra l’altro - uno stato di necessità o di legittima difesa.
20 Ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. f), le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa
possono desumersi anche dalle “sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale
della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie,
effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico
delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei suben-
tranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia”.
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