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DOTTRINA
misure in aggiunta alle quali il Prefetto può nominare fino a tre esperti.
Alla scadenza del termine di durata di tali misure il Prefetto, si legge al
comma 4, ove accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi
di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria, con la conseguen-
za che si giungerà ad un epilogo di natura interdittiva in caso di opposte risul-
tanze.
Con l’art. 94-bis il legislatore ha introdotto un esito del procedimento di
prevenzione amministrativo alternativo a quello sin lì vigente, che (in presenza di
accertata sussistenza a carico dell’impresa di tentativi di infiltrazione mafiosa) indi-
viduava nell’adozione del provvedimento interdittivo, … l’unico epilogo possibile di quel pro-
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cedimento : quanto precede al fine di “decontaminare” le imprese non interessa-
te da croniche infiltrazioni mafiose e reinserirle nel mercato sano mediante un
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percorso virtuoso .
In ogni caso la gamma delle diverse misure antimafia sopra esaminate, risul-
tano accomunate dall’essere fondate su situazioni ritenute sintomatiche di condi-
zionamento mafioso sulla base del criterio indiziario del “più probabile che non”, prin-
cipio su cui questo lavoro intende soffermarsi dopo un cenno alla tematica relative
ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione
antimafia interdittiva, che del predetto criterio sono oggetto di valutazione.
2. Le situazioni sintomatiche di tentativi di infiltrazione mafiosa
Come premesso la documentazione antimafia interdittiva ha natura caute-
lare e preventiva, trattandosi di istituto posto a tutela di valori di rango costituzio-
nale che espleta la funzione di frontiera avanzata nel continuo confronto tra Stato e anti-
Stato .
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Proprio la natura del provvedimento interdittivo e la sua finalità anticipa-
toria, fa sì che la valutazione degli elementi finalizzata ad accertare l’eventuale
sussistenza di eventuali tentativi di condizionamento mafioso si fondi non sul
➣ “per le società di capitali o di persone, i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente
erogati da parte dei soci o di terzi”;
➣ in questi casi anche prescrivendo l’utilizzo per tali movimentazioni di “un conto corrente
dedicato”;
➣ “i contratti di associazione in partecipazione stipulati”.
12 Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2023 n. 7279.
13 Circa le finalità delle misure di prevenzione collaborativa, tra gli altri, si richiamano: F. De
Tullio, La prevenzione collaborativa. Potenzialità applicative del nuovo strumento di bonifica aziendale ex
art. 94-bis Codice Antimafia, ANAC Working Pater, 10, Edizioni Scientifiche Italiane; M.
Vulcano, Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla preven-
zione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario, in
Giurisprudenza Penale Web, 2021, 11.
14 Per ultimo Consiglio di Stato, sez. III, n. 8464 del 20 dicembre 2021.
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