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DOTTRINA




                  Il richiamo alle “esperienze idonee” e non già alle “esperienze analoghe”
             riflette  la  volontà  del  Codice  di  estendere  il  potere  valutativo  della  stazione
             appaltante, la quale, in tal modo, può valutare le “attività precedenti dell’opera-
             tore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara
                                                                           19
             ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento” .
                  Per quanto riguarda la gestione degli elenchi e delle indagini di mercato, il
             comma  dell’art.  50  rimanda  alle  modalità  di  cui  all’allegati  II.1 .  Questo,  nel
                                                                          20
             rimarcare l’osservanza della rotazione, delinea la procedura da seguire, rinvenen-
             do l’avvio dell’iter nella determina a contrarre. Questa, in particolare, deve recare
             l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
             delle opere, dei beni e dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato
             dell’affidamento  e  la  relativa  copertura  contabile,  la  procedura  che  si  intende
             seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’indivi-
             duazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’inda-
             gine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli
                                                                                       21
             operatori economici e delle offerte, nonché le principale condizioni contrattuali .
                  Si tratta di una regola che conforta il bisogno di preservare il vincolo dell’imparzia-
             lità dell’azione amministrativa, ancora di più tutelata proprio nell’ambito degli appalti
             sotto soglia. Infatti l’art. 17 del Codice, dopo aver previsto al comma 1 che “prima del-
             l’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti
             concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elemen-
             ti essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”,
             al comma due aggiunge che “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 indi-
             vidua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requi-
             siti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria
             e tecnico-professionale”. Si evidenzia, infine, che ulteriore riflesso della semplificazione è
             dato dalla possibilità per la stazione appaltante, di sostituire il certificato di collaudo o il
             certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato, per
             i lavori, dal direttore dei lavori, e per le forniture ed i servizi, dal RUP o dal direttore del-
             l’esecuzione, se nominato. Non è superfluo precisare che il certificato viene emesso
             non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto .
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             19   Cfr. Consiglio di Stato, Schema definitivo del Codice dei contratti pubblici in attuazione
                  dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di con-
                  tratti pubblici. III Relazione agli articoli allegati”.
             20   Il comma 3 del citato art. 50 prevede che “in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato II.1 è
                  abrogato dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’art. 17,
                  comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
                  previo parere dell’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
             21   Cfr. art. 1, comma 2, all. II.1.
             22   Cfr. art. 50, comma 7, d.lgs. 36/2023.

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