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DOTTRINA
Normalmente le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti o, in mancanza, ai
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dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche .
Nell’ipotesi in cui le amministrazioni o non dispongano del personale o delle
competenze necessarie, o nel caso di lavori complessi, o quando la stazione
appaltante non sia una pubblica amministrazione, è obbligatorio l’appalto per il
conferimento dell’incarico di direzione dei lavori.
Il Codice ha rimesso ad apposito allegato, nel caso l’allegato II.14, la defi-
nizione delle attività e dei compiti demandati al direttore dei lavori. Si tratta,
peraltro, di un allegato che trova applicazione provvisoria in quanto ne è prevista
l’abrogazione a decorrere dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamen-
to adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge 400/1988, con decreto ministe-
riale. Nei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni ed i compiti
del direttore dell’esecuzione sono svolti normalmente dal RUP. All’allegato
II.14 è rimessa l’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare
importanza, per qualità o importo della prestazione, che richiedono un direttore
dell’esecuzione diverso dal RUP.
4. Gli affidamenti sottosoglia. In particolare l’affidamento diretto
Il nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina i contratti sotto soglia nella
Parte I del Libro II, ad essa dedicando gli artt. 48-55, attraverso una serie di
norme che concernono: i principi applicabili, le procedure di affidamento, la
commissione giudicatrice, il controllo sul possesso dei requisiti, le garanzie a cor-
redo dell’offerta, l’esclusione automatica delle offerte anomale ed i termini dila-
tori. Si assiste ad una azione di riordino, che agevola l’individuazione della norna
applicabile, nel senno di una chiarita esigenza di semplificazione legislativa.
Gli articoli, nel loro complesso, si conformano alla ratio che permea l’in-
tero nuovo Codice, ossia superare l’idea di una legislazione esasperatamente
vincolante e, quindi, dettagliata, riflesso della nota sfiducia che l’ordinamento ha
nutrito nei riguardi non solo dell’amministrazione, quanto degli operatori coin-
volti. Il legislatore ha inteso valorizzare la discrezionalità amministrativa e rimar-
care la priorità del buon andamento della pubblica amministrazione nel rappor-
to con l’imparzialità, declinando, correttamente, il vincolo della concorrenza,
intendendola quale irrinunciabile mezzo per perseguire compitamente l’interes-
se pubblico. In sintesi, proprio la disciplina degli appalti sotto soglia riflette l’ef-
fetto conformativo che la fiducia e il risultato da conseguire determinano sulla
12 Ciò è possibile previo accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, o intesa o convenzione
di cui all’art. 30 TUEL.
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