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DOTTRINA
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menzionate Linee Guida , di coloro che risultavano essere stati solo invitati alla
precedente procedura negoziata.
Una scelta, questa, volta ad eliminare una limitazione che non trova alcuna
giustificazione nella ratio dell’istituto, posto che nessuna asimmetria informati-
va è possibile rinvenire in capo al mero invitato.
La norma, inoltre, riconosce alla stazione appaltante il potere di ripartire
gli affidamenti in fasce considerando il valore economico . In tal caso, poiché
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il principio di rotazione si applicherà con riferimento a ciascuna fascia, è dove-
roso che il provvedimento di articolazione in fasce non solo preveda una effet-
tiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori, quanto motivi, adeguatamen-
te, in relazione ai valori di riferimenti delle fasce stesse.
Tuttavia onde non aggravare l’agire amministrativo, così da non complicare
il perseguimento dell’interesse pubblico primario, l’art. 49 contempla delle ragio-
nevoli ipotesi di deroga alla rotazione. In particolare, si prevede che “in casi
motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alter-
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native, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” , è possibile che
il contraente uscente sia reinvitato o sia individuato quale affidatario diretto.
Si tratta di una disposizione derogatoria, evidentemente eccezionale, che
postula una congrua motivazione in ordine alla ricorrenza, cumulativa e non già
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alternativa , delle suddette ipotesi legittimanti. Sarà, pertanto, utile, oltre che
necessario, sul fronte motivazionale, altresì valutare il “grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei temi e costi pattuiti)”
nonché la “competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi prati-
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cati nel settore di mercato di riferimento” . Senza escludere l’obbligo di tenere
conto “dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità
a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
30 Cfr. ANAC, Linee Guida n. 4 di attuazione al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, inda-
gini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, par. 3.6, 6.
31 Cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. 36/2023.
32 Cfr. art. 49, comma 4, d.lgs. 36/2023. Il comma è in corso di riforma in virtù dell’art. 17 della
bozza del decreto legislativo correttivo al Codice: in esso, in particolare, si pone attenzione
anche alla qualità della prestazione resa.
33 Cfr. Consiglio di Stato, Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione del-
l’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti
pubblici. III Relazione agli articoli ed agli allegati”, p. 73.
34 ANAC, Linee Guida n. 4 di attuazione al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, racanti “Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, par. 3.7,7.
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