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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




                    Un’altra deroga al principio in esame è sancita al comma 4 del citato art.
               49, laddove si prevede, per i contratti di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed
               e), che le stazioni appaltanti non applichino detto principio qualora l’indagine
               di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in
               possesso dei requisiti richiesti da invitare ad una successiva procedura negozia-
               ta.
                    In tal modo la norma, del tutto ragionevolmente, esclude l’applicazione
               della rotazione nelle ipotesi in cui non sia necessario. L’esigenza di evitare l’in-
               verarsi di rendite di posizione, in capo al contraente uscente, non può ricorrere
               quando la stazione appaltante non preveda limiti al numero degli operatori da
               invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato.
                    Una deroga, questa per la verità da tempo vigente, grazie ad un ormai con-
               solidato orientamento giurisprudenziale maturato nel segno di quanto previsto
               dalle citate Linee Guida, per le quali infatti il principio di rotazione “non si
               applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
               comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
               prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di inda-
               gini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordi-
               ne al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
                    Del resto, la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione,
               prefigurando una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e pro-
               cedure negoziate, fa sì che rispetto a quest’ultime tale principio funga da con-
               trappeso rispetto al potere dell’amministrazione appaltante di individuare gli
               operatori economici da invitare .
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                    La norma, invero, non esaurisce il novero delle deroghe, sancendo, infat-
               ti, che il principio di rotazione è comunque derogabile “per gli affidamenti
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               diretti  di  importo  inferiore  a  cinquemila  euro” .  Già  le  citate  Linee  Guida
               ANAC avevano stabilito che, rispetto agli affidamenti di importo inferiore a
               mille euro, fosse “consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo,
               con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrar-
               re o in atto equivalente” . La norma, quindi, nel condividere la ratio della
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               deroga, ne ha esteso l’ambito di applicazione, al fine di semplificare la funzio-
               ne ed accelerare le scelte, nel segno di un moderno agire sempre più orientato
               ai principi del risultato e della fiducia contemplati dagli artt. 1 e 2 del nuovo
               Codice.

               35   Cons. di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999.
               36   Cfr. art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023.
               37   Linee Guida ANAC, cit. 7.

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