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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
5. Il principio di rotazione
Il vincolo della rotazione, quale principio generale degli affidamenti sotto
soglia , è disciplinato dall’art. 49 d.lgs. 36/2023, attraverso una previsione che supera
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le non poche aporie derivanti dall’applicazione della previgente disposizione .
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Il menzionato principio costituisce un contrappeso alla discrezionalità
vantata dall’amministrazione, così da evitare la cristallizzazione di posizioni
esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore . Questo al fine di
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preservare il principio della libera concorrenza, ampliando le reali possibilità di
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aggiudicazione degli altri concorrenti .
In ipotesi contraria si assisterebbe al consolidamento di ingiustificate posi-
zioni di vantaggio, in ragione della cosiddetta asimmetria informativa derivante
dalle informazioni acquisite nel corso del pregresso affidamento, con conse-
guente negazione della par condicio. Infatti, proprio l’acquisizione di tali infor-
mazioni, potrebbe favorire il gestore uscente, il quale, a sua volta, potrebbe for-
mulare un’offerta migliore rispetto alle altre, soprattutto nei mercati economici
ove il numero degli operatori risulti esiguo .
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Il principio di rotazione, quindi, non contraddice il principio della libera
concorrenza, divenendone espressione di un rapporto di derivazione dell’un prin-
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cipio dell’altro così da soddisfare l’esigenza di maggiore apertura del mercato .
L’art. 49, in linea, per molti versi, con le Linee Guida ANAC n. 4, vieta
l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nelle ipo-
tesi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rien-
trante nel medesimo settore merceologico o nella stessa categoria di opere
ovvero ancora nel medesimo settore di servizi .
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Si assiste, così, ad una condivisibile innovazione, in quanto la norma vinco-
la l’osservanza del principio di rotazione solo nei riguardi del soggetto che abbia
conseguito la precedente aggiudicazione e non anche, come invece previsto nelle
23 Cfr. art. 1, comma 2, lett. e), legge delega 78/2022.
24 Cfr. art. 36, d.lgs. 50/2016.
25 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2022, n. 2160.
26 Cfr. TAR Campania - Salerno, sez. I, 4 aprile 2022, n. 847.
27 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999.
28 Cfr. TAR Sicilia - Catania, sez. II, n. 1130/2022.
29 Cfr. art. 49, comma 2, d.lgs. 36/2023. In giurisprudenza è stato precisato che: “Nelle gare pub-
bliche, indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio
posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione; occorre, in
particolare, che l’oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni
principali assegnate; deve sussistere una identità e continuità, nel corso del tempo, della presta-
zione principale o comunque, nel caso in cui sia possibile individuare una chiara prevalenza delle
diverse prestazioni dedotte in rapporto, che i successivi affidamenti abbiano comunque ad
oggetto in tutto, o in parte, quest’ultime” (TAR Sicilia-Catania, sez. II, 20 aprile 2022, n. 1130).
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