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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




               5.  Il principio di rotazione
                    Il  vincolo  della  rotazione,  quale  principio  generale  degli  affidamenti  sotto
               soglia , è disciplinato dall’art. 49 d.lgs. 36/2023, attraverso una previsione che supera
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               le non poche aporie derivanti dall’applicazione della previgente disposizione .
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                    Il  menzionato  principio  costituisce  un  contrappeso  alla  discrezionalità
               vantata  dall’amministrazione,  così  da  evitare  la  cristallizzazione  di  posizioni
               esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore . Questo al fine di
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               preservare il principio della libera concorrenza, ampliando le reali possibilità di
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               aggiudicazione degli altri concorrenti .
                    In ipotesi contraria si assisterebbe al consolidamento di ingiustificate posi-
               zioni di vantaggio, in ragione della cosiddetta asimmetria informativa derivante
               dalle informazioni acquisite nel corso del pregresso affidamento, con conse-
               guente negazione della par condicio. Infatti, proprio l’acquisizione di tali infor-
               mazioni, potrebbe favorire il gestore uscente, il quale, a sua volta, potrebbe for-
               mulare un’offerta migliore rispetto alle altre, soprattutto nei mercati economici
               ove il numero degli operatori risulti esiguo .
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                    Il principio di rotazione, quindi, non contraddice il principio della libera
               concorrenza, divenendone espressione di un rapporto di derivazione dell’un prin-
                                                                                        28
               cipio dell’altro così da soddisfare l’esigenza di maggiore apertura del mercato .
                    L’art. 49, in linea, per molti versi, con le Linee Guida ANAC n. 4, vieta
               l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nelle ipo-
               tesi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rien-
               trante  nel  medesimo  settore  merceologico  o  nella  stessa  categoria  di  opere
               ovvero ancora nel medesimo settore di servizi .
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                    Si assiste, così, ad una condivisibile innovazione, in quanto la norma vinco-
               la l’osservanza del principio di rotazione solo nei riguardi del soggetto che abbia
               conseguito la precedente aggiudicazione e non anche, come invece previsto nelle

               23   Cfr. art. 1, comma 2, lett. e), legge delega 78/2022.
               24   Cfr. art. 36, d.lgs. 50/2016.
               25   Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2022, n. 2160.
               26   Cfr. TAR Campania - Salerno, sez. I, 4 aprile 2022, n. 847.
               27   Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999.
               28   Cfr. TAR Sicilia - Catania, sez. II, n. 1130/2022.
               29   Cfr. art. 49, comma 2, d.lgs. 36/2023. In giurisprudenza è stato precisato che: “Nelle gare pub-
                    bliche, indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio
                    posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione; occorre, in
                    particolare, che l’oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni
                    principali assegnate; deve sussistere una identità e continuità, nel corso del tempo, della presta-
                    zione principale o comunque, nel caso in cui sia possibile individuare una chiara prevalenza delle
                    diverse  prestazioni  dedotte  in  rapporto,  che  i  successivi  affidamenti  abbiano  comunque  ad
                    oggetto in tutto, o in parte, quest’ultime” (TAR Sicilia-Catania, sez. II, 20 aprile 2022, n. 1130).

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