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DOTTRINA




                  Il ritorno della centralità della funzione della committenza è in linea con
             quanto avvenuto in Francia, dove nel 2019 è stata recepita la normativa europea
             in un nuovo testo organico chiamato Code de la commande publique. In questa
             diversa prospettiva il Legislatore chiarisce che concorrenza e trasparenza non
             costituiscono più finalità e valori in se, ma strumenti al servizio del risultato. Da
             un lato “la concorrenza tra gli operatori è funzionale al conseguire il miglior
             risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti”; dall’altro, “la trasparenza
             è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle
             regole e ne assicura la piena verificabilità” .
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                  Il  nuovo  Codice,  nel  suo  disegno  normativo,  offre  indicazioni  ulteriori
             volte a riempire di contenuto il principio di risultato, e solo attraverso esse è pos-
             sibile addivenire ad una completa ricostruzione del principio. Particolarmente
             significativa in questa prospettiva è l’affermazione secondo la quale il risultato
             costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’in-
             dividuazione del caso concreto” . La formula “criterio prioritario” segnala una
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             gerarchia degli interessi protetti. Si dà nuovamente valore, con questa afferma-
             zione, alla discrezionalità dell’amministrazione. In passato, infatti, in un contesto
             in cui al centro della disciplina vi erano gli interessi alla tutela della legalità ed alla
             prevenzione della corruzione, la discrezionalità anche se formalmente proclama-
             ta si paralizzava. Le amministrazioni erano indotte a non discostarsi dalla stretta
             osservanza della procedura formale che le avrebbe condotte ad un’aggiudicazio-
             ne pressoché automatica. Se l’obiettivo primario diventa il risultato, le ammini-
             strazioni saranno obbligate caso per caso a trovare il modus procedendi migliore,
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             che non necessariamente coincide con la gara pubblica . Coerente con questa
             mutata prospettiva è la formula di derivazione anglosassone relativa all’indivi-
             duazione del caso concreto. L’amministrazione contraente può scegliere una plu-
             ralità di modelli procedurali e normativi con un’ampia facoltà di selezionare la
             regola a cui autovincolarsi. Quest’ultima, purché non sia l’esito di una scelta irra-
             gionevole, diventa il parametro di verifica cui devono si attenere gli organi di
             controllo e quelli giurisdizionali, che non possono ricercare un diverso riferimen-
             to normativo per squalificare la condotta dell’amministrazione.
                  Il principio del risultato costituisce, infatti, il criterio prioritario per valutare
             la responsabilità personale, lungo tutte le fasi della programmazione, progettazio-
             ne, affidamento ed esecuzione dei contratti. Ciò trova riscontro nella disciplina

             7    Cfr. art.1, comma 2, d.lgs. 36/2023.
             8    Cfr. art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023.
             9    Per la denuncia dell’attacco alla discrezionalità e della prevalenza della legittimità sul merito.
                  F. Cintioli, Risultato amministrativo, PNRR e contratti pubblici, in Diritto processuale amministrativo,
                  2022, pp. 521-552.

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