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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




               del RUP, acronimo di responsabile unico del progetto, ove si prescrive che la sua
               individuazione sia effettuata sulla base di competenze professionali e che la sua
               azione sia orientata ad assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei
               termini previsti e nel rispetto degli obiettivi. A tal scopo, il RUP è chiamato a
               svolgere  una  serie  di  attività  puntualmente  indicate,  alle  quali  si  aggiungono
               “quelle comunque necessarie ove non di competenza di altri organi” . Si afferma
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               l’esistenza di poteri e doveri impliciti del RUP funzionali al raggiungimento del
               risultato. Si conclude che il principio del risultato detta una nuova visione con-
               creta del procedimento di evidenza pubblica, che caratterizza tutti gli specifici
               procedimenti  disciplinati  dal  Codice.  L’amministrazione  deve  iniziare  a  tener
               conto del nuovo paradigma per orientare la propria azione. Ciò vale anche per
               l’amministrazione militare. A tal proposito, prima di addivenire alle conclusioni,
               di seguito si vogliono analizzare alcuni istituti che vengono maggiormente in
               essere nell’azione quotidiana degli enti amministrativi militari; il tutto affrontato
               nell’ottica del principio di risultato. In particolare si tratterà: del direttore dei lavo-
               ri quale figura di affiancamento al RUP nella fase esecutiva, nonché dei contratti
               sottosoglia (che sono i casi maggiormente ricorrenti per gli enti amministrativi
               periferici) ed il principio di rotazione, spesso vissuto come un limite invalicabile.

               3.  La direzione dei lavori
                    Sotto il profilo soggettivo l’art. 114 d.lgs. 36/2023 chiarisce che l’esecuzio-
               ne dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, il
               quale si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei
               lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nonché del
               collaudatore o del verificatore della conformità. In continuità con il passato,
               l’esecuzione del contratto di appalto è rimessa ad una pluralità di soggetti, il
               corretto ed effettivo svolgimento delle cui funzioni è accertato dal RUP.
                    Nel caso di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori, le stazioni
               appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento e su
               proposta del RUP, un direttore dei lavori che è preposto al controllo tecnico,
               contabile ed amministrativo dell’esecuzione e che, nei soli lavori inferiori alla
               soglio di un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di
               rischi di interferenze, assume anche la funzione di CSE (questa ipotesi raggrup-
               pa il maggior numero di appalti in cui l’amministrazione militare è committente,
               in particolare per ciò che concerne gli enti amministrativi periferici) .
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               10   Cfr. art. 15, comma 5, d.lgs. 36/2023.
               11   Nelle ipotesi sopra soglia è necessario nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma
                    1, d.lgs. 80/2008, la quale è dotata di autonomia rispetto sia al direttore dei lavori che al RUP.

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