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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
del RUP, acronimo di responsabile unico del progetto, ove si prescrive che la sua
individuazione sia effettuata sulla base di competenze professionali e che la sua
azione sia orientata ad assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei
termini previsti e nel rispetto degli obiettivi. A tal scopo, il RUP è chiamato a
svolgere una serie di attività puntualmente indicate, alle quali si aggiungono
“quelle comunque necessarie ove non di competenza di altri organi” . Si afferma
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l’esistenza di poteri e doveri impliciti del RUP funzionali al raggiungimento del
risultato. Si conclude che il principio del risultato detta una nuova visione con-
creta del procedimento di evidenza pubblica, che caratterizza tutti gli specifici
procedimenti disciplinati dal Codice. L’amministrazione deve iniziare a tener
conto del nuovo paradigma per orientare la propria azione. Ciò vale anche per
l’amministrazione militare. A tal proposito, prima di addivenire alle conclusioni,
di seguito si vogliono analizzare alcuni istituti che vengono maggiormente in
essere nell’azione quotidiana degli enti amministrativi militari; il tutto affrontato
nell’ottica del principio di risultato. In particolare si tratterà: del direttore dei lavo-
ri quale figura di affiancamento al RUP nella fase esecutiva, nonché dei contratti
sottosoglia (che sono i casi maggiormente ricorrenti per gli enti amministrativi
periferici) ed il principio di rotazione, spesso vissuto come un limite invalicabile.
3. La direzione dei lavori
Sotto il profilo soggettivo l’art. 114 d.lgs. 36/2023 chiarisce che l’esecuzio-
ne dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, il
quale si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nonché del
collaudatore o del verificatore della conformità. In continuità con il passato,
l’esecuzione del contratto di appalto è rimessa ad una pluralità di soggetti, il
corretto ed effettivo svolgimento delle cui funzioni è accertato dal RUP.
Nel caso di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori, le stazioni
appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento e su
proposta del RUP, un direttore dei lavori che è preposto al controllo tecnico,
contabile ed amministrativo dell’esecuzione e che, nei soli lavori inferiori alla
soglio di un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di
rischi di interferenze, assume anche la funzione di CSE (questa ipotesi raggrup-
pa il maggior numero di appalti in cui l’amministrazione militare è committente,
in particolare per ciò che concerne gli enti amministrativi periferici) .
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10 Cfr. art. 15, comma 5, d.lgs. 36/2023.
11 Nelle ipotesi sopra soglia è necessario nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma
1, d.lgs. 80/2008, la quale è dotata di autonomia rispetto sia al direttore dei lavori che al RUP.
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