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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
settore, senza richiamare semplicemente i principi costituzionali e quelli indicati
dalla legge 241/90 . I primi tre principi, costituiti dal principio di risultato, di
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fiducia e di accesso al mercato, sono da ricondursi a “principi valori”, in quanto
presentano un contenuto pluridimensionale ed aperto ad una pluralità di bilan-
ciamenti, ponderazioni ed applicazioni. Si può pertanto affermare che in questo
rinnovato quadro normativo i principi menzionati, oltre ad ispirare diverse
disposizioni di dettaglio, orientano l’interpretazione e l’applicazione dell’intero
Codice . Non sempre, tuttavia, sarà possibile conciliare i tre principi, i quali
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potrebbero risultare confliggenti. In tali ipotesi il legislatore ha indicato come
prevalente, almeno per l’amministrazione agente, compresa quella militare, il
principio di risultato.
Il Codice inizia con la proclamazione del principio di risultato, il quale
indica “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’af-
fidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il
miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di lega-
lità, trasparenza e concorrenza” . La norma riconosce così il primato della fun-
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zione di committenza pubblica: la gara non è un fine, per quanto in molti casi
doverosa per il diritto europeo e quindi italiano, ma un mezzo per consentire
l’esercizio della funzione amministrativa.
Il primato della committenza pubblica, tuttavia, ad un certo punto si era
smarrito all’interno dell’ordinamento italiano. Le codificazioni di inizio anni
duemila, infatti, si basavano sullo scopo prevalente di tutelare la concorrenza e
le libertà di circolazione. Ciò avveniva attraverso procedimenti obbligatori e
macchinosi, che perdevano di vista il risultato finale, ovvero l’approvvigiona-
mento di beni e servizio o lo svolgimento di lavori a favore della pubblica
amministrazione al fine di consentire il corretto esercizio della sua funzione a
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tutela dell’interesse pubblico . La visione delle procedure di evidenza pubblica
come un rigido macchinario che l’amministrazione deve usare per contrarre è
ancora presente all’interno dell’amministrazione italiana, la quale sta incontran-
do difficoltà nel cambiamento di visione, maggiormente improntato al fare,
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come dimostrano le recenti riforme in vista del PNRR .
2 Sui principi costituzionali G. A. Sala, Principi generali “costituzionali” per l’attività amministrativa,
in Il diritto amministrativo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Napoli, 2008, pp. 3-34.
3 Cfr. art. 4, d.lgs. 36/2023.
4 Cfr. art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2013.
5 Per l’organica trattazione degli interessi protetti dalla normativa succedutasi nel tempo, A.
Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA., tra concor-
renza per il mercato e collaborazione con il potere, Pisa, Pisa University Press, 2011.
6 Per una visione delle riforme del fare, A. Centrella, L’obbligo di provvedere e la responsabilità amministrativa.
Riflessioni per una corretta azione amministrativa, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2/2024, Roma.
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