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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




               funzione amministrativa, così da riattribuire all’amministrazione, e non più alla
               legge, il potere di decidere.
                    I profili procedimentali per l’affidamento dei contratti in esame trovano
               disciplina nell’art. 50 del d.lgs. 36/2023. La norma distingue la disciplina dei
               lavori da quella dei servizi e delle forniture. In particolare per quanto concerne
               gli appalti di lavori, si prevede:
                    1)l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150mila euro, anche
               senza la consultazione di più operatori economici (di fatto si tratta della maggio-
                                                                                    13
               ranza dei lavori eseguiti dagli enti amministrativi periferici come importo) ;
                    2)la procedura negoziata senza bando, previa la consultazione di almeno
               cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore
               a 150mila euro ed inferiore ad un milione ;
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                    3)la  procedura  negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
               dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore
               ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14 d.lgs. 36/2023 .
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                    Per quanto invece riguarda gli appalti di servizi e di forniture:
                    1)l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi
               di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ai
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               140.000 Euro, anche senza la consultazione di più operatori economici ;
                    2)la  procedura  negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
               cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e fornitu-
               re, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione,
               di importo pari o superiore a 140mila euro e fino alle soglie del citato art. 14 .
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                    Nelle  delineate  ipotesi  di  affidamento  diretto,  la  norma,  rievocando  in
               parte quanto previsto dal DL 76/2020, dispone che, sebbene manchi il con-
               fronto competitivo tra gli operatori economici, in ogni caso dovranno essere
               scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’ese-
               cuzione della prestazione contrattuale, anche individuandoli tra gli elenchi o albi
               istituiti dalla stazione appaltante. Analizzando, mentre il DL 76/2020  concer-
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               ne  “esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  riferimento”,  il  suddetto  art.  5,
               invece, si riferisce a “esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazio-
               ni contrattuali oggetto di affidamento”.

               13   Cfr. art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023.
               14   Cfr. art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023.
               15   Cfr. art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023.
               16   Cfr. art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023.
               17   Cfr. art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023.
               18   Cfr. art. 1, comma 2, DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.

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