Page 160 - Rassegna 2024-4 supplemento
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Ai concorrenti giudicati idonei veniva attribuito un punteggio che variava
da 0 a 4 punti, in base ai risultati degli accertamenti ef ettuati. Questo punteggio
contribuiva alla formazione della graduatoria f nale di ammissione al tirocinio.
La graduatoria era composta sostanzialmente dalla somma dei voti riportati
nella prova scritta di cultura generale, dei punti incrementali ottenuti negli accer-
tamenti sanitari e attitudinali, nella prova orale, nelle prove di ef cienza f sica e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
Il tirocinio presso l’Accademia Militare di Modena, all’epoca della durata
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di sessanta giorni, rappresentava un’ulteriore fase di valutazione, basata sul rendi-
mento degli allievi nelle attività militari e scolastiche e prevedeva anche che i tiro-
cinanti fossero ulteriormente esaminati dalla Commissione Attitudinale, che
aveva già espresso un precedente giudizio di idoneità presso il CnSR con l’attri-
buzione di un punteggio incrementale.
Tuttavia, la valutazione durante il tirocinio consisteva in un’attività di
osservazione volta a confermare o rivedere il giudizio precedente, senza però
inf uire signif cativamente sulla graduatoria f nale. Infatti, il tirocinio si conside-
rava superato solo dai concorrenti che, al termine, risultavano in posizione utile
in graduatoria e giudicati idonei dalla Commissione. Quest’ultima fase di valuta-
zione non prevedeva l’assegnazione di punteggi incrementali, ma si basava su un
giudizio complessivo che teneva conto della capacità e della resistenza f sica, del
comportamento osservato e dell’idoneità ad af rontare gli studi universitari.
Quell’anno, grazie anche all’autonomia acquisita dall’Arma nel 2000, fu
possibile ef ettuare, per il Battaglione allievi carabinieri, un’attività di verif ca
della selezione da parte dell’uf cio Psicologia Applicata del CnSR. Questo per-
mise la contestuale sperimentazione di nuove metodiche e prove di selezione,
alcune delle quali completamente originali, allo scopo di misurarne la validità per
un eventuale inserimento nelle selezioni future.
184 Gazzetta uf ciale della Repubblica Italiana - 4° serie Speciale - anno 142° n. 7 del 23 gennaio
2001 - Art. Art. 15. - Tirocinio “1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità nella
prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al prece-
dente art. 14, comma 1, lettera 2), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta gradua-
toria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova
scritta di cultura generale, negli accertamenti sanitari, negli accertamenti attitudinali e nella prova
orale, nonché dell’eventuale punteggio incrementale assegnato per le prove di ef cienza f sica e
per la prova orale facoltativa di lingua straniera. […] 12. Il tirocinio avrà una durata non superiore
a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base
del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche. […] 15. Il tirocinio si intenderà supe-
rato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), la quale formulerà il giudizio nei riguardi di cia-
scun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacità e resistenza f sica,
al rilevamento comportamentale ed alla idoneità ad af rontare gli studi universitari”.
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