Page 150 - Rassegna 2024-4 supplemento
P. 150

SuPPLEMEnTo 2024




                  Tale  decreto  segnò  la  f ne  di  un’epoca  in  cui  gli  aspiranti  all’Arma  dei
             Carabinieri  presentavano  la  domanda  di  ammissione  direttamente  presso  il
             Comando  dei  Carabinieri  della  propria  residenza.  una  volta  presentata  la
             domanda, il Comando stesso avviava, da un lato, le richieste di informazioni per
             valutare la condotta dell’aspirante, in conformità con quanto previsto dall’art. 17
             della legge dell’11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina milita-
             re; dall’altro, venivano avviate le procedure per le visite mediche preliminari pres-
             so l’Infermeria Regionale, volte a valutare l’idoneità di base del candidato.
                  Il  primo  bando  di  arruolamento  fu  emanato  per  gli  incorporamenti  del
             1997,  comportando  l’azzeramento  delle  domande  pendenti  presentate  f no  al
             1996. Anche il processo di arruolamento dei carabinieri ausiliari subì una riforma
             analoga a quella dei volontari. Di conseguenza, per la permanenza in servizio, la
             valutazione attitudinale degli ausiliari doveva fare riferimento al prof lo attitudi-
             nale previsto per i carabinieri ef ettivi.
                  Questo cambiamento rappresentò un ulteriore passo verso una maggiore
             trasparenza e rigore nel processo di selezione, assicurando che il reclutamento
             nell’Arma dei Carabinieri avvenisse attraverso criteri più obiettivi e standardizza-
             ti.
                  Inoltre, con l’esperienza maturata sul campo, tesa a comprendere la com-
             plessità dei problemi relazionali e organizzativi del mondo del lavoro e corrobo-
             rata  dalla  ricerca-intervento  promossa  in  ambito  universitario,  negli  anni
             novanta, si può parlare di un cambiamento di paradigma epistemologico nella
             selezione attitudinale che assume un signif cato particolare. Alla luce dell’intensi-
             f carsi della ricerca, sia in campo teorico che pratico, si tenta di cogliere le moda-
             lità atte a riconoscere il contributo lavorativo, non come un prodotto individua-
             le, riferibile al singolo individuo, ma come il risultato della giusta armonizzazione
             delle  competenze  dell’individuo,  cognitive,  af ettive  e  motivazionali,  acquisite
             per cultura o esperienza, all’interno di un contesto di lavoro dato, già portatore
             di codici di comportamento propri, di regole da perseguire, di performance da
             realizzare e di relazioni interpersonali, simmetriche e asimmetriche, da apprende-
             re e interiorizzare.
                  Sebbene il processo fosse già in atto in passato, pian piano si stava assistendo
             a un progressivo perfezionamento del fondamento concettuale che sottende la
             valutazione attitudinale. Questa pratica ora veniva intesa come una metodologia
             di ricerca, analisi e comprensione delle caratteristiche psicologiche e attitudinali
             di un individuo in rapporto a un prof lo di riferimento che include i requisiti
             richiesti da un’organizzazione lavorativa per ricoprire uno specif co ruolo.



             148
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155