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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
Inf ne, in sede di valutazione, l’attenzione si focalizza anche sul potenziale
di sviluppo del soggetto, ossia, la selezione non si limitava a valutare le abilità
attuali, ma cercava di spingersi anche nell’identif care il potenziale di crescita e
sviluppo del candidato in relazione al ruolo ed al contesto lavorativo.
La teoria dei big Five e i nuovi strumenti psicodiagnostici hanno fornito
una base solida per la valutazione della personalità, migliorando le pratiche di
selezione del personale e promuovendo una comprensione più sfumata e com-
pleta delle dinamiche individuali e interpersonali.
nel periodo compreso tra la f ne degli anni ottanta e gli anni novanta, il pro-
cesso di innovazione culturale e procedurale all’interno delle amministrazioni pub-
bliche si è esteso signif cativamente anche al campo psicologico, portando a un
costante adeguamento delle modalità di selezione del personale. In particolare, nel
1995, in attuazione del Decreto Legislativo del 12 maggio 1995, n. 198, le prove di
selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti neces-
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sari per il ruolo di carabiniere , vengono stabiliti con determinazione del
Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri e pubblicati nella Gazzetta
uf ciale della Repubblica italiana. In concomitanza dell’emanazione di quest’ulti-
mo Decreto legislativo, vengono approvate dalle Superiori Autorità i “prof li” deli-
neati dall’allora uf cio Psicologia Applicata del CnSR.
I prof li attitudinali, a fattor comune tra tutti i ruoli (uf ciali, ispettori,
soprintendenti e appuntati e carabinieri) vennero adeguati al ruolo ed alle man-
sioni da ricoprire, articolati in sei aree (bagaglio cognitivo, ef cienza intellettiva,
livello evolutivo, autocontrollo emotivo, capacità di interazione sociale motiva-
zione), così come lo erano in precedenza, e armonizzati empiricamente con quelli
già in uso nelle altre Forze di Polizia. Si sancisce che i prof li attitudinali:
costituiscono una base di riferimento nell’estensione del giudizio psicoattitu-
dinale, soprattutto per motivare i giudizi di non idoneità al fine di limitare i
ricorsi che lamentano frequentemente carenza di motivazione .
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In questo contesto, fu stabilito che per il reclutamento dei carabinieri ef et-
tivi si dovesse adottare lo strumento del bando di concorso, sostituendo così le
modalità precedentemente in vigore.
174 Decreto Legislativo del 12 maggio 1995, n. 198: Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modif ca delle norme di reclutamento, stato ed avanza-
mento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri.
175 Determinazione del CnSR del 28 settembre 1995, n. prot. 201/6-6 avente oggetto: DL
198/1995. Attuazione dell’art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli e modi-
f ca delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non dirigente dell’Arma
dei Carabinieri.
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