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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




                    Inf ne, in sede di valutazione, l’attenzione si focalizza anche sul potenziale
               di sviluppo del soggetto, ossia, la selezione non si limitava a valutare le abilità
               attuali, ma cercava di spingersi anche nell’identif care il potenziale di crescita e
               sviluppo del candidato in relazione al ruolo ed al contesto lavorativo.
                    La teoria dei big Five e i nuovi strumenti psicodiagnostici hanno fornito
               una base solida per la valutazione della personalità, migliorando le pratiche di
               selezione del personale e promuovendo una comprensione più sfumata e com-
               pleta delle dinamiche individuali e interpersonali.
                    nel periodo compreso tra la f ne degli anni ottanta e gli anni novanta, il pro-
               cesso di innovazione culturale e procedurale all’interno delle amministrazioni pub-
               bliche si è esteso signif cativamente anche al campo psicologico, portando a un
               costante adeguamento delle modalità di selezione del personale. In particolare, nel
               1995, in attuazione del Decreto Legislativo del 12 maggio 1995, n. 198, le prove di
               selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti neces-
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               sari  per  il  ruolo  di  carabiniere ,  vengono  stabiliti  con  determinazione  del
               Comandante  Generale  dell’Arma  dei  carabinieri  e  pubblicati  nella  Gazzetta
               uf  ciale della Repubblica italiana. In concomitanza dell’emanazione di quest’ulti-
               mo Decreto legislativo, vengono approvate dalle Superiori Autorità i “prof li” deli-
               neati dall’allora uf  cio Psicologia Applicata del CnSR.
                    I  prof li  attitudinali,  a  fattor  comune  tra  tutti  i  ruoli  (uf  ciali,  ispettori,
               soprintendenti e appuntati e carabinieri) vennero adeguati al ruolo ed alle man-
               sioni da ricoprire, articolati in sei aree (bagaglio cognitivo, ef  cienza intellettiva,
               livello evolutivo, autocontrollo emotivo, capacità di interazione sociale motiva-
               zione), così come lo erano in precedenza, e armonizzati empiricamente con quelli
               già in uso nelle altre Forze di Polizia. Si sancisce che i prof li attitudinali:
                    costituiscono una base di riferimento nell’estensione del giudizio psicoattitu-
               dinale, soprattutto per motivare i giudizi di non idoneità al fine di limitare i
               ricorsi che lamentano frequentemente carenza di motivazione .
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                    In questo contesto, fu stabilito che per il reclutamento dei carabinieri ef et-
               tivi si dovesse adottare lo strumento del bando di concorso, sostituendo così le
               modalità precedentemente in vigore.


               174 Decreto Legislativo del 12 maggio 1995, n. 198: Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
                   n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modif ca delle norme di reclutamento, stato ed avanza-
                   mento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri.
               175 Determinazione  del  CnSR  del  28  settembre  1995,  n.  prot.  201/6-6  avente  oggetto:  DL
                   198/1995. Attuazione dell’art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli e modi-
                   f ca delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non dirigente dell’Arma
                   dei Carabinieri.

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