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negli anni novanta, ci fu un crescente dibattito sulla necessità di moder-
nizzare le forze armate italiane. Cosicché il panorama geopolitico globale e le
nuove esigenze operative imposero una rif essione sulla necessità di modernizza-
re le forze armate italiane. Il coinvolgimento in missioni internazionali di peace-
keeping evidenziò la necessità di un esercito più f essibile, preparato e specializ-
zato. La decisione di passare a un esercito professionale, così, fu maturata nel
corso degli anni novanta e perfezionata all’inizio degli anni 2000 con l’emana-
zione della Legge n. 331 del 14 novembre 2000, nota come “Legge Martino”
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dal nome del Ministro della Difesa dell’epoca, Antonio Martino. Questa legge
stabilì che la leva obbligatoria sarebbe stata sospesa a partire dal 1° gennaio 2007,
con la possibilità di anticipare tale data. Di conseguenza, nel 2004, la data di
sospensione della leva fu anticipata al 1° gennaio 2005, attraverso la legge n. 226
del 23 agosto 2004. Questo atto legislativo consolidò def nitivamente la transi-
zione verso un esercito composto esclusivamente da militari professionisti.
La legge, nel disciplinare il nuovo assetto delle forze armate, si preoccupava
sin dall’inizio di def nirne i compiti ed il personale che li deve disimpegnare. In
particolare veniva distinto il tradizionale compito prioritario, che è quello della
difesa dello Stato, da una serie di altri compiti, come ad esempio, la realizzazione,
nell’ambito di una cornice normativa di natura internazionalistica, della pace e
della sicurezza in territori esteri; ovvero, il concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni, non ultimo il compimento di specif che attività, determinate di volta
in volta, in occasione di pubbliche calamità o in altri casi di straordinaria necessi-
tà e urgenza .
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La professionalizzazione delle forze armate, conseguente all’abolizione di
fatto della leva, trasformava radicalmente la realtà socio-organizzativa delle forze
armate e non prevedeva che tutto il personale militare avrebbe ricoperto un posto
stabile nell’arco della loro carriera. Infatti, accanto a coloro che avrebbero avuto
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ci sarebbe stata un’aliquota a
159 Legge 14 novembre 2000, n. 331: norme per l’istituzione del servizio militare professionale.
Art. 1 (Compiti delle Forze armate) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2.
L’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della
Costituzione e alla legge. 3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 4. Le
Forze armate hanno altresì il compito di operare al f ne della realizzazione della pace e della sicu-
rezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizza-
zioni internazionali delle quali l’Italia fa parte. 5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia
delle libere istituzioni e svolgono compiti specif ci in circostanze di pubblica calamità e in altri
casi di straordinaria necessità ed urgenza. 6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligato-
ria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
160 G. nucci, 2001.
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