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Per la leva di terra, l’articolo 27 del decreto prevedeva un’assistenza accu-
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rata da parte di periti selettori medici ed attitudinali durante le sedute del
Consiglio di Leva. Questi esperti avevano il compito di esaminare attentamente
il grado di idoneità somatica, funzionale e psico-attitudinale delle giovani reclute,
garantendo che coloro che venivano arruolati fossero adeguatamente preparati
per af rontare i vari incarichi nel servizio militare. L’introduzione della f gura del
perito selettore attitudinale rappresenta un elemento distintivo di questo iter
selettivo.
La sua consulenza nella valutazione psicologica e attitudinale dei candidati
permetteva di individuare, con un certo margine di oculatezza, le potenzialità e le
predisposizioni dei futuri militari, garantendo che solo gli individui ritenuti più
adatti potessero ricoprire incarichi che amalgamassero in modo quanto più pos-
sibile equilibrato sia le esigenze istituzionali, sia le caratteristiche e le qualità di
quella determinata persona.
Per la leva di terra, l’approccio al reclutamento segue una logica diversa. In
questo caso, l’enfasi è posta sulla valutazione delle caratteristiche f siche e attitu-
dinali del candidato, a prescindere dalla sua esperienza lavorativa pregressa.
L’accento, perciò, viene posto sulla successiva formazione militare e sull’assegna-
zione di mansioni che meglio si adattino alle caratteristiche f siche ed attitudinali
di ciascun recluta. Pertanto, le esperienze lavorative pregresse, quand’anche siano
prese in considerazione al momento della valutazione attitudinale, non sono
necessariamente determinanti, poiché ciò che conta è la capacità della recluta di
adattarsi alle esigenze del servizio militare in generale.
La dif erenziazione tra leva di terra e leva di mare, in relazione alle compe-
tenze lavorative pregresse dei candidati, rif ette la complessità e la specif cità del
sistema di selezione militare.
156 DPR del 14 febbraio 1964, n. 237: “Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina
e nell’Aeronautica” - art. 27:. “Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra”
- “Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono quelli stabiliti
nella tabella allegato A al presente decreto. I Consigli di leva sono composti: a) di un commissario
di leva, presidente; b) di un uf ciale dell’Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a
capitano, perito selettore attitudinale membro; c) di un uf ciale medico perito selettore attitudina-
le, membro; d) di un commissario di leva o di un uf ciale dell’Esercito in servizio permanente o del-
l’ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto. […] Il Consiglio, con l’assistenza di un
gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatica-funzionale e psico-atti-
tudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di
periti, uf ciali medici ed uf ciali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal
Ministro per la difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annual-
mente esaminare. La qualif ca di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro
per la difesa agli uf ciali che abbiano superato apposito corso. Le sedute dei Consigli di leva sono
pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un uf ciale dei carabinieri. […]”.
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