Page 126 - Rassegna 2024-4 supplemento
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                  Per la leva di terra, l’articolo 27  del decreto prevedeva un’assistenza accu-
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             rata  da  parte  di  periti  selettori  medici  ed  attitudinali  durante  le  sedute  del
             Consiglio di Leva. Questi esperti avevano il compito di esaminare attentamente
             il grado di idoneità somatica, funzionale e psico-attitudinale delle giovani reclute,
             garantendo che coloro che venivano arruolati fossero adeguatamente preparati
             per af rontare i vari incarichi nel servizio militare. L’introduzione della f gura del
             perito  selettore  attitudinale  rappresenta  un  elemento  distintivo  di  questo  iter
             selettivo.
                  La sua consulenza nella valutazione psicologica e attitudinale dei candidati
             permetteva di individuare, con un certo margine di oculatezza, le potenzialità e le
             predisposizioni dei futuri militari, garantendo che solo gli individui ritenuti più
             adatti potessero ricoprire incarichi che amalgamassero in modo quanto più pos-
             sibile equilibrato sia le esigenze istituzionali, sia le caratteristiche e le qualità di
             quella determinata persona.
                  Per la leva di terra, l’approccio al reclutamento segue una logica diversa. In
             questo caso, l’enfasi è posta sulla valutazione delle caratteristiche f siche e attitu-
             dinali  del  candidato,  a  prescindere  dalla  sua  esperienza  lavorativa  pregressa.
             L’accento, perciò, viene posto sulla successiva formazione militare e sull’assegna-
             zione di mansioni che meglio si adattino alle caratteristiche f siche ed attitudinali
             di ciascun recluta. Pertanto, le esperienze lavorative pregresse, quand’anche siano
             prese  in  considerazione  al  momento  della  valutazione  attitudinale,  non  sono
             necessariamente determinanti, poiché ciò che conta è la capacità della recluta di
             adattarsi alle esigenze del servizio militare in generale.
                  La dif erenziazione tra leva di terra e leva di mare, in relazione alle compe-
             tenze lavorative pregresse dei candidati, rif ette la complessità e la specif cità del
             sistema di selezione militare.


             156 DPR del 14 febbraio 1964, n. 237: “Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina
                 e nell’Aeronautica” - art. 27:. “Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra”
                 - “Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono quelli stabiliti
                 nella tabella allegato A al presente decreto. I Consigli di leva sono composti: a) di un commissario
                 di leva, presidente; b) di un uf  ciale dell’Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a
                 capitano, perito selettore attitudinale membro; c) di un uf  ciale medico perito selettore attitudina-
                 le, membro; d) di un commissario di leva o di un uf  ciale dell’Esercito in servizio permanente o del-
                 l’ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto. […] Il Consiglio, con l’assistenza di un
                 gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatica-funzionale e psico-atti-
                 tudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di
                 periti, uf  ciali medici ed uf  ciali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal
                 Ministro per la difesa in relazione all’entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annual-
                 mente esaminare. La qualif ca di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro
                 per la difesa agli uf  ciali che abbiano superato apposito corso. Le sedute dei Consigli di leva sono
                 pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un uf  ciale dei carabinieri. […]”.

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