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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
In pratica, la procedura di selezione non si discostava da quella adottata negli
anni novanta, sebbene in quest’ultimo periodo siano stati apportati signif cativi
cambiamenti di natura tecnico-amministrativa.
Prima del 1992, perciò anteriormente all’istituzione del Centro nazionale di
Selezione Reclutamento, la procedura burocratica relativa al reclutamento era
molto articolata ed interessava più uf ci del Comando Generale, delle Brigate e
delle Legioni Carabinieri. Il processo di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri
durante gli anni Settanta-novanta, regolato dal Decreto Legislativo
Luogotenenziale del 1945, rappresentava un momento cruciale per coloro che desi-
deravano servire nell’istituzione. Questo periodo storico è caratterizzato da una
serie di fasi ben def nite e precise che delineavano l’iter di selezione dei candidati.
Inizialmente, gli aspiranti avevano due opzioni di arruolamento : presentare
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l’istanza come carabiniere ef ettivo o come carabiniere ausiliario. Queste domande
venivano presentate alle Stazioni carabinieri di competenza o di residenza, poiché
gli arruolamenti nell’Arma dei Carabinieri Reali erano aperti tutto l’anno.
Le domande degli aspiranti venivano quindi inviate per via gerarchica al
Comando Legione, che organizzava le visite mediche presso le Infermerie legio-
nali. Qui, si decideva l’idoneità alla visita medica e, di conseguenza, il prosegui-
mento o meno dell’iter di reclutamento per gli aspiranti. I ritenuti non idonei, in
funzione delle imperfezioni sanitarie riscontrate, concludevano il loro percorso
di arruolamento, salvo poi, per chi era interessato, ricorrere ad una seconda visita
d’appello. Successivamente, il Comando Legione valutava il grado d’istruzione
degli aspiranti attraverso esami scritti e orali di cultura generale. Chi non supera-
va questo esame non poteva proseguire nel processo di arruolamento.
Per coloro che superavano con successo l’esame di cultura generale, la
Legione inoltrava per via gerarchica l’elenco degli “idonei” alla Brigata dei
Carabinieri, che procedeva a richiedere ai comandi subalterni interessati di verif -
care l’idoneità morale di ciascun aspirante. Questo controllo prevedeva la consul-
tazione della fedina penale e dei carichi pendenti per accertare eventuali procedi-
menti penali in corso.
153 DLL del 9 novembre 1945, n. 857: “Reclutamento dei carabinieri Reali” - Art. 2.: “Sono con-
sentiti: a) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che abbiano compiuto
il 17° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva; b) gli arruolamenti volontari con la
ferma di tre anni, dei giovani che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età e che, essendo stati
riformati o dichiarati rivedibili nel concorso alla leva o in rassegna, ritengano di aver acquistata
la necessaria idoneità f sica; c) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni per divenire
carabinieri ef ettivi dei giovani che siano stati arruolati per leva e che non siano stati ancora
incorporati in altre armi; d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari per la sola ferma
di leva di diciotto mesi, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limi-
ti delle vacanze esistenti nei quadri organici”.
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