Page 86 - Rassegna 2024-3
P. 86

DOTTRINA




                  L’intelligenza artificiale è una tecnologia generica, accessibile, potente e
             adattabile per un’ampia gamma di impieghi, civili e militari. Si sta evolvendo più
             rapidamente di quanto immaginassero i suoi stessi creatori. Abbiamo opportu-
             nità limitate per indirizzare questa tecnologia in modo responsabile. Credo che
             l’Europa, insieme con i suoi partner, debba indicare la via per un nuovo quadro
             globale  dell’intelligenza  artificiale,  fondato  su  tre  pilastri:  misure  protettive,
             governance e guida dell’innovazione”. I rischi che potrebbero celarsi dietro l’uti-
             lizzo illecito della tecnologia e dell’intelligenza artificiale potrebbero essere:
                    l’abuso per il raggiungimento di fine illeciti nella risoluzione delle que-
             stioni sociali;
                    la responsabilità ovvero individuare chi sia ritenuto perseguibile per un
             malfunzionamento dell’intelligenza artificiale come ad esempio in caso di inci-
             dente stradale tra veicoli a guida autonoma;
                    i  diritti  relativi  alla  violazione  della  privacy  vista  la  capacità  dell’AI  di
             aggregare dati e informazioni anche sensibili.
                  In considerazione delle perplessità e dei potenziali rischi connessi al suo
             illecito utilizzo, l’Unione Europea si è mossa per vagliare un pacchetto di norme
             e regolamenti tali da garantire un giusto funzionamento dell’intelligenza artifi-
             ciale, considerata strumento potenzialmente pericoloso se non esplicitamente
             normato e controllato.
                  Il primo passo è stato approvare il cosiddetto AI Act , insieme di regole
                                                                      4
             risolute relativamente agli obblighi da rispettare per qualsiasi operatore o forni-
             tore  attivo  nel  campo  della  digitalizzazione.  Attraverso  l’AI  Act,  l’Unione
             Europea ha definito quattro categorie di rischio per classificare le applicazioni
             che si basano su algoritmi di intelligenza artificiale. Le categorie previste sono
             associate agli obblighi da rispettare da parte dei fornitori, tanto più stringenti
             quanto il livello di rischio riscontrato, precisando inoltre, che la valutazione del
             rischio verrà rivalutata ad ogni considerevole aggiornamento dell’applicazione.
                  La proposta di un quadro normativo sull’IA risale al 21 aprile 2021 pre-
             sentata dalla Commissione Europea per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie
             all’avanguardia sul suolo dell’Unione Europea. Sia il Consiglio sia il Parlamento
             Europeo, hanno deciso di dare seguito a quella che è la prima iniziativa legisla-
             tiva per definire un approccio normativo sulle tecnologie di IA.

             4    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2023, alla proposta di regola-
                  mento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelli-
                  genza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione
                  (COM(2021)0206  -  C9-0146/2021  -  2021/0106(COD).  La  questione  è  stata  rinviata  alla
                  commissione competente in base all’articolo 59, paragrafo 4, comma 4, del regolamento del
                  Parlamento, per l’avvio di negoziati interistituzionali.

             84
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91