Page 44 - Rassegna 2024-3
P. 44

DOTTRINA




             manere del possesso della res in capo al condannato può desumersi, oltre che
             dalla metamorfosi strutturale, anche dall’impiego in più occasioni, ovvero dal-
             l’utilizzo per più fasi dell’iter criminoso, ovvero dalle condizioni soggettive del
             reo, in quanto pregiudicato .
                                       90
                  Lo stesso discorso va fatto per le “cose che furono destinate a commettere
             il reato” con riguardo ai reati-contratto tentati, ovvero ai reati-contratto consu-
             mati con modalità diverse da quelle programmate. Come anticipato, ai sensi del-
             l’art. 240 primo comma c.p. è soggetto a confisca facoltativa anche il “provento
             o il prodotto del reato”. In genere, infatti, il profitto del reato consiste nel van-
             taggio economico che si ricava per effetto del reato . In tal senso, la giurispru-
                                                              91
             denza prevalente  in tema di confisca del denaro che costituisce il provento del
                             92
             commercio della droga e in materia di confisca delle somme ricavate dalla lot-
             tizzazione abusiva .
                              93
                  In tal caso la pericolosità della res è ritenuta in re ipsa, tenuto conto che lo
             scopo della confisca è la dissuasione di ulteriori contegni criminosi, ed esso
             sarebbe  frustrato  dalla  restituzione  del  provento.  Dall’assenza  dell’avverbio
             “sempre” si deduce trattarsi di “confisca facoltativa”, peraltro mai applicabile
             fuori dei casi di condanna. Anche in tal caso sono salvi i diritti dei terzi estranei
             al reato (art. 240 terzo comma c.p.).
                  Invero, alcune disposizioni speciali contemplano la confisca delle cose che
             servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero delle cose che ne
             sono il prodotto o il profitto, alla stregua di confisca “obbligatoria” (benché
             non incondizionata, poiché si richiede la condanna o la sentenza ex art. 444
             c.p.p. quando espressamente previsto) e salvi i diritti dei terzi.
                  Si allude in particolare:
                    all’art. 474 bis c.p.;
                    all’art. 452 undecies e 452 quaterdecies c.p.;
                    all’art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973;
                    all’art. 171 sexies l. 22 aprile 1941, n. 633 (con riguardo sia ai “mezzi” sia
             al prodotto e profitto);

             90   Arg. ex Cass. Sez. III, 13 giugno 1997-27 settembre 1997, n. 8677, Olmi ed altro, in CED
                  Cass., m. 209229, in tema di confisca di immobile utilizzato per lo sfruttamento della prosti-
                  tuzione, di proprietà di soggetto pregiudicato con precedenti specifici.
             91   Cass. Sez un. 3 luglio 1996-17 ottobre 1996, n. 9149, Chabni, ivi, 205707, in Foro it. 1997, II, c. 404.
             92   Cass.  Sez  un.,  27  settembre  1995,  Serafino,  in  Riv.  pen.  1995,  1324;  Cass.,  Sez.  IV,
                  24.2.1992, Rosati, in Riv. pen. 1993, p. 39; Cass., Sez. IV, 29 maggio 1992-3 febbraio 1993,
                  n.  652,  Ayari  ed  altri,  in  CED  Cass.,  m.  193006;  contra,  Cass.,  Sez  un.,  3  luglio  1996,
                  Chabni, cit. nella nota che precede; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 1992, Levote, in Cass. pen.,
                  1994, p. 1588.
             93   Cass., Sez. III, 30 giugno 1980, Cirelli, in Foro it. 1981, II, c. 369.

             42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49