Page 41 - Rassegna 2024-3
P. 41
SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI
soluzione appare ragionevole, se si considera che l’acquirente in buona fede è
vittima dell’illecito insito nella vendita meritevole di pena.
E tuttavia, anche il concetto di acquisto in “buona fede” deve essere ripor-
tato nei suoi giusti limiti, vista la tendenza dei giudici penali a confondere tra
buona fede come scusante e buona fede come requisito del possesso e tenuto
conto che proprio gli aventi causa degli autori di reati-contratto sono la causa
principale della re-immissione in circolo delle res restituite, con conseguente
nuovo inquinamento del mercato. Orbene, secondo i giudici civili, la buona
fede che legittima l’acquisto a titolo originario si identifica nella mancanza di
colpa grave, così come si desume dall’art. 1147 comma 2 c.c. . Correttamente,
74
in una causa giudiziaria concernente un dipinto falso, è stato affermato che il
ragionevole sospetto dell’illegittima provenienza del bene esclude la buona fede
dell’acquirente .
75
Nello stesso senso, proprio con riferimento alla confisca, si sono pronun-
ciate le Sezioni penali della Suprema Corte, allorché hanno statuito che la buona
fede propria del “terzo estraneo” va intesa come assenza di condizioni che ren-
dano immaginabile un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la
possibilità dell’uso indebito della cosa e la Corte costituzionale, che nella sen-
76
tenza n. 1 del 10 gennaio 1997 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 301 d.P.R. 23
77
gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non consentiva alle persone estranee al
reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa
l’indebita immissione sul mercato, e nella sentenza n. 299 del 9-17 luglio 1974
78
ha espunto dall’ordinamento il primo comma dell’art. 87 l. 17 luglio 1942, n. 907,
nella parte in cui la legge prescriveva la confisca di cose appartenenti a persone
estranee al reato alle quali non fosse imputabile un difetto di vigilanza.
Il concetto di “estraneità al reato”, spesso ancorato alla buona fede come
mera ignoranza dell’illecito , dovrebbe essere quindi identificato con l’ignoran-
79
za incolpevole e comunque con la carenza di colpa (v. Cass., Sez. III, 29 settem-
bre 2009-3 novembre 2009, n. 42178, Spini ed altro , per la quale il terzo acqui-
80
rente di immobile abusivamente lottizzato, può subirne la confisca solo nel caso
in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere
74 Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio1964, ivi, m. 300127.
75 Cass. civ., Sez. II., 14 settembre 1999, ivi, m. 530045.
76 Cass., Sez. VI, 8 luglio2004-24 settembre 2004, n. 37888, Sulika, ivi, m. 229984.
77 In http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0001s-97.html.
78 In http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0229s-74.html.
79 Cass., Sez. III, 17 marzo 2009-29 aprile 2009, n. 17865, Quarta ed altri, CED Cass., m.
243749, in tema di lottizzazione di aree edificate in modo abusivo.
80 Ivi, 245170.
39