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DOTTRINA




                  Anche per il concetto di mancata giustificazione viene in aiuto la sopraci-
             tata  pronuncia,  secondo  la  quale  tale  presupposto  non  determinerebbe  una
             inversione dell’onere della prova, in quanto lo stesso determinerebbe solamente
             “una presunzione iuris tantum applicabile quando sia dimostrata la sproporzione
             tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall’altro, al
             momento  di  ogni  acquisto  dei  beni” ,  cosicché  l’interessato  avrebbe  il  solo
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             onere di dare contezza della lecita provenienza.
                  In tal senso, non si tratterebbe di una vera e propria prova, bensì della
             mera allegazione idonea a vincere la presunzione di non proporzionalità .
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                  Nel  caso  in  cui  il  bene  fosse  formalmente  intestato  a  soggetti  terzi,  è
             necessario che lo stesso sia riconducibile per intero all’iniziativa economica del
             responsabile del reato presupposto; diversamente, non potrebbe essere disposta
             la confisca per l’intero, ma soltanto per la quota corrispondente all’entità del
             contributo dal predetto fornito .
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             5. I limiti soggettivi al sequestro preventivo e alla confisca
                  Il sequestro preventivo cosiddetto “impeditivo”, di cui al primo comma
             dell’art. 321 c.p.p., non trova alcun limite soggettivo inerente alla proprietà delle
             cose ed anzi l’ampia locuzione libera disponibilità di una cosa pertinente al reato dimo-
             stra che l’unico presupposto soggettivo di siffatto sequestro consiste nel pos-
             sesso (in senso lato) della cosa da sequestrare (da parte dell’indagato o di altri
             soggetti), a nulla rilevando che tale libera disponibilità si accompagni al diritto
             di proprietà oppure se questa spetti a terzi estranei.
                  Lo scopo del sequestro in questione è infatti impedire l’aggravamento del
             reato o la perpetrazione di altri reati, nella immediatezza; i diritti dei terzi sono
             rimessi ad una fase successiva, financo in sede esecutiva mediante neutralizza-
             zione  di  un  eventuale  provvedimento  di  confisca.  Coerentemente  la
             Giurisprudenza di legittimità è concorde nell’ammettere il sequestro preventivo
             cosiddeto “impeditivo” di cosa appartenente a terzo estraneo al reato, purché
             sussistano il fumus delicti e il periculum in mora .
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             49   Ibidem.
             50   Ibidem. Nello specifico si legge: “la giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della
                  provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è
                  stati condannati”.
             51   Cass., Sez. I, 6 agosto 2019, n. 35762, in CED Cass., m. 276811 - 01.
             52   Ex plurimis Cass. Sez. II, 15 maggio 1992 - 18 giugno 1992, n. 2296, Tosarelli in CED Cass.,
                  m.  190789:  (nella  specie  trattavasi  del  ricorso  proposto  dal  legale  rappresentante  di  una
                  Banca, che vantava un diritto di pegno su due libretti di risparmio, facenti capo a due inda-
                  gati); Cass., Sez. VI, 21 gennaio 1993 - 19 aprile 1993, n. 156, Gioranna. in CED Cass., m.
                  193692 (Fattispecie in cui indagato per il delitto di cui all’art. 388, comma terzo, c.p. aveva

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