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DOTTRINA
Anche per il concetto di mancata giustificazione viene in aiuto la sopraci-
tata pronuncia, secondo la quale tale presupposto non determinerebbe una
inversione dell’onere della prova, in quanto lo stesso determinerebbe solamente
“una presunzione iuris tantum applicabile quando sia dimostrata la sproporzione
tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall’altro, al
momento di ogni acquisto dei beni” , cosicché l’interessato avrebbe il solo
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onere di dare contezza della lecita provenienza.
In tal senso, non si tratterebbe di una vera e propria prova, bensì della
mera allegazione idonea a vincere la presunzione di non proporzionalità .
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Nel caso in cui il bene fosse formalmente intestato a soggetti terzi, è
necessario che lo stesso sia riconducibile per intero all’iniziativa economica del
responsabile del reato presupposto; diversamente, non potrebbe essere disposta
la confisca per l’intero, ma soltanto per la quota corrispondente all’entità del
contributo dal predetto fornito .
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5. I limiti soggettivi al sequestro preventivo e alla confisca
Il sequestro preventivo cosiddetto “impeditivo”, di cui al primo comma
dell’art. 321 c.p.p., non trova alcun limite soggettivo inerente alla proprietà delle
cose ed anzi l’ampia locuzione libera disponibilità di una cosa pertinente al reato dimo-
stra che l’unico presupposto soggettivo di siffatto sequestro consiste nel pos-
sesso (in senso lato) della cosa da sequestrare (da parte dell’indagato o di altri
soggetti), a nulla rilevando che tale libera disponibilità si accompagni al diritto
di proprietà oppure se questa spetti a terzi estranei.
Lo scopo del sequestro in questione è infatti impedire l’aggravamento del
reato o la perpetrazione di altri reati, nella immediatezza; i diritti dei terzi sono
rimessi ad una fase successiva, financo in sede esecutiva mediante neutralizza-
zione di un eventuale provvedimento di confisca. Coerentemente la
Giurisprudenza di legittimità è concorde nell’ammettere il sequestro preventivo
cosiddeto “impeditivo” di cosa appartenente a terzo estraneo al reato, purché
sussistano il fumus delicti e il periculum in mora .
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49 Ibidem.
50 Ibidem. Nello specifico si legge: “la giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della
provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è
stati condannati”.
51 Cass., Sez. I, 6 agosto 2019, n. 35762, in CED Cass., m. 276811 - 01.
52 Ex plurimis Cass. Sez. II, 15 maggio 1992 - 18 giugno 1992, n. 2296, Tosarelli in CED Cass.,
m. 190789: (nella specie trattavasi del ricorso proposto dal legale rappresentante di una
Banca, che vantava un diritto di pegno su due libretti di risparmio, facenti capo a due inda-
gati); Cass., Sez. VI, 21 gennaio 1993 - 19 aprile 1993, n. 156, Gioranna. in CED Cass., m.
193692 (Fattispecie in cui indagato per il delitto di cui all’art. 388, comma terzo, c.p. aveva
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