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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p. nonché dei
beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro,
beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispon-
dente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del pro-
fitto o del prodotto diretti;
delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione
delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Per prezzo deve intendersi “il compenso dato o promesso ad una deter-
minata persona come corrispettivo per la esecuzione dell’illecito, ovvero un fat-
tore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a com-
mettere il delitto” .
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Con riferimento al secondo alinea, la Legge n. 12 del 2012 che disciplina le
misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, ha introdotto il n.
1 bis) al co. 2 dell’articolo in esame, estendendo conseguentemente l’obbligato-
rietà di detto provvedimento ablatorio anche ad oggetti strumentali alla commis-
sione dei reati informatici tassativamente indicati nella norma. Successivamente,
la predetta legge è stata novellata dal d.lgs. n. 202 del 2016, con cui è stata pre-
vista l’estensione della confisca obbligatoria anche al profitto ed al prodotto dei
reati sopradetti, introducendo in via sussidiaria la confisca per equivalente di beni
di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati, provvedimento che verrà
richiamato nel corso di questa trattazione. Per quanto riguarda gli elementi ripor-
tati nel terzo alinea, trattasi di cose che presentano in re ipsa un oggettivo carat-
tere criminoso, dove l’obbligatorietà della misura ablativa è data proprio dall’in-
trinseco pericolo sociale delle res , anche se non è pronunciata sentenza di con-
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danna. Quest’ultimo dato letterale della norma pone l’attenzione sul fatto che la
confisca del prezzo, invece, deve necessariamente essere disposta solo in caso di
condanna, di cui al comma 1 dell’articolo in disamina.
Cionondimeno, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, quando
le cose appartengono a persona estranea al reato, non sono ammesse le confi-
sche facoltative e obbligatorie del prezzo del reato.
A tal proposito, non è possibile trascurare i concetti di soggetto estraneo
al reato e di appartenenza della cosa al reo. Per quanto concerne il primo, “sol-
tanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione del reato o all’uti-
lizzazione dei profitti derivati” e, cioè, in altre parole, colui che non abbia
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avuto alcun collegamento con l’actio criminis.(sul punto v. infra n. 4).
38 Cass., Sez. Un., 6 ottobre 2009, n. 38691, in CED Cass., m. 244189 - 01.
39 Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1977, Rizzo, in Leggi d’italia, Wolters Kluwer Italia, Milano.
40 Cass., Sez. V, 15 aprile 2005, n. 14063, ivi.
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