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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p. nonché dei
               beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro,
               beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispon-
               dente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del pro-
               fitto o del prodotto diretti;
                      delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione
               delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
                    Per prezzo deve intendersi “il compenso dato o promesso ad una deter-
               minata persona come corrispettivo per la esecuzione dell’illecito, ovvero un fat-
               tore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a com-
               mettere il delitto” .
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                    Con riferimento al secondo alinea, la Legge n. 12 del 2012 che disciplina le
               misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, ha introdotto il n.
               1 bis) al co. 2 dell’articolo in esame, estendendo conseguentemente l’obbligato-
               rietà di detto provvedimento ablatorio anche ad oggetti strumentali alla commis-
               sione dei reati informatici tassativamente indicati nella norma. Successivamente,
               la predetta legge è stata novellata dal d.lgs. n. 202 del 2016, con cui è stata pre-
               vista l’estensione della confisca obbligatoria anche al profitto ed al prodotto dei
               reati sopradetti, introducendo in via sussidiaria la confisca per equivalente di beni
               di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati, provvedimento che verrà
               richiamato nel corso di questa trattazione. Per quanto riguarda gli elementi ripor-
               tati nel terzo alinea, trattasi di cose che presentano in re ipsa un oggettivo carat-
               tere criminoso, dove l’obbligatorietà della misura ablativa è data proprio dall’in-
               trinseco pericolo sociale delle res , anche se non è pronunciata sentenza di con-
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               danna. Quest’ultimo dato letterale della norma pone l’attenzione sul fatto che la
               confisca del prezzo, invece, deve necessariamente essere disposta solo in caso di
               condanna, di cui al comma 1 dell’articolo in disamina.
                    Cionondimeno, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, quando
               le cose appartengono a persona estranea al reato, non sono ammesse le confi-
               sche facoltative e obbligatorie del prezzo del reato.
                    A tal proposito, non è possibile trascurare i concetti di soggetto estraneo
               al reato e di appartenenza della cosa al reo. Per quanto concerne il primo, “sol-
               tanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione del reato o all’uti-
               lizzazione dei profitti derivati”  e, cioè, in altre parole, colui che non abbia
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               avuto alcun collegamento con l’actio criminis.(sul punto v. infra n. 4).

               38   Cass., Sez. Un., 6 ottobre 2009, n. 38691, in CED Cass., m. 244189 - 01.
               39   Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1977, Rizzo, in Leggi d’italia, Wolters Kluwer Italia, Milano.
               40   Cass., Sez. V, 15 aprile 2005, n. 14063, ivi.

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