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DOTTRINA




                  Secondo l’attuale orientamento nella valutazione del fumus commissi delicti il
             Giudice deve comunque verificare la sussistenza di un concreto quadro indizia-
             rio, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualifica-
             zione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa , bensì dovendo procedere a una
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             verifica dell’esistenza di un quadro di effettivi indizi, anche se non in termini di
             capacità di questi di fondare un giudizio di elevata probabilità della responsabi-
             lità, posto che è estraneo alle cautele reali il presupposto dei gravi indizi di col-
             pevolezza. In questo senso, nonostante talune incertezze applicative, la base
             probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro rimane comunque
             dotata di rilevante flessibilità in ragione dei diversi stadi di accertamento dei
             fatti, potendosi assistere a scrutini di valutazione ontologicamente differenziati
             a seconda del materiale conoscitivo che l’Ufficio di Procura rimette al Giudice
             chiamato ad adottare la misura.
                  In definitiva il principio in argomento può essere ricondotto alla massima
             secondo cui “in tema di sequestro preventivo il requisito del fumus commissi delicti
             si allontana, nella sua dimensione ricostruttiva, dal rigore dell’art. 273 c.p.p., ma
             si àncora saldamente ad un rigoroso accertamento fattuale e pervasivo di sus-
             sunzione della fattispecie concreta in quella astratta oggetto di accertamento” .
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             3.2. Periculum in mora e relativo obbligo motivazionale nel sequestro preventivo ex art. 321,
                 comma 2, c.p.p. Evoluzione giurisprudenziale
                  Più problematica invece la questione relativa al periculum in mora .
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                  In termini generali tale requisito indica l’attitudine della res ad essere stru-
             mentalmente e oggettivamente collegata all’aggravarsi o al protrarsi di un illeci-
             to già realizzato o alla commissione di ulteriori fatti delittuosi.
                  Per un primo, più risalente, orientamento giurisprudenziale , il sequestro
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             preventivo finalizzato alla confisca non presuppone alcuna prognosi di perico-
             losità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto
             queste,  proprio  perché  confiscabili,  appaiono  oggettivamente  pericolose.
             Pertanto, l’unico requisito richiesto era la confiscabilità del bene, indifferente-
             mente che si trattasse di confisca obbligatoria o facoltativa. A fondamento di
             tale orientamento veniva richiamata la tesi, desumibile dalla Relazione al progetto

             18   Cass., Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 18183, in CED Cass., m. 272927.
             19   Massima redatta da Borghese, Sequestro preventivo e fumus commissi delicti tra minimum standard e
                  best pratice in Diritto di Difesa, 2022.
             20   Per  una  completa  analisi  della  complessiva  vicenda  giurisprudenziale  si  segnala  Murone,
                  Necessarietà della motivazione sul periculum in mora in ipotesi di sequestro preventivo fina-
                  lizzato alla confisca in Dir. Pen. e Processo, 2022, 6, p. 777.
             21   Ex multis, Cass. Sez. VI, 25 settembre 1992, n. 3343, Garofalo, in CED Cass. m. 192862.

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