Page 27 - Rassegna 2024-3
P. 27

SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               espressamente sancito dall’art. 52, par. 1, della Carta di Nizza, secondo cui pos-
               sono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta
               Carta (quale appunto il diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 17), purché esse
               siano previste della legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e, nel
               rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effetti-
               vamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza
               di proteggere i diritti e le libertà altrui.
                    In tale prospettiva, il sequestro preventivo, teso ad impedire che la dispo-
               nibilità di un bene possa portare il reato ad ulteriori conseguenze, è stato con-
               figurato come misura cautelare reale. Esso è quindi contraddistinto dai caratteri
               tipici della categoria cui appartiene ovvero la provvisorietà e la strumentalità a
               un provvedimento successivo definitivo.
                    Come già detto, si tratta di una misura indipendente dal sequestro proba-
               torio; ne costituisce ulteriore conferma la modifica dell’art. 104 norme att. c.p.p.
               che, disciplinando le modalità di esecuzione, ha interposto una chiara frattura
               con il sequestro a fini probatori.

               3.  Presupposti del sequestro preventivo
                    La dottrina tradizionale  definisce il sequestro preventivo previsto dal-
                                            15
               l’art. 321, comma 2, c.p.p. come caratterizzato da una natura principalmente
               penalistica, imponendo quale quid pluris ulteriore una vera e propria funzione
               inibitoria sul bene, mobile o immobile che sia, definendo precipui obblighi di
               fare e di non fare.
                    Requisiti tipici del sequestro preventivo sono i tradizionali fumus commissi
               delicti e periculum in mora.

               3.1. Fumus commissi delicti
                    Il fumus commissi delicti in passato è stato descritto con contorni incerti
                                                                                          16
               dalla giurisprudenza, che si accontentava inizialmente di una ipotesi di accusa
               astrattamente  sussumibile  nella  fattispecie  incriminatrice.  Gli  ultimi  approdi
               giurisprudenziali richiedono invece un certo grado di probabilità in relazione
               alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sotteso, ovvero qualcosa in
               meno rispetto all’accertamento del reato e qualcosa in più della semplice corri-
               spondenza con i capi di imputazione ascritti .
                                                          17

               15   Tonini, Conti, op. cit. p. 532.
               16   Cfr. Cass. Sez. Un. 23 aprile 1993, Gifuni, in Cass. Pen., 1993, p. 1969.
               17   I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità devono essere applicati anche alle cau-
                    teli reali.

                                                                                         25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32