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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI
espressamente sancito dall’art. 52, par. 1, della Carta di Nizza, secondo cui pos-
sono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta
Carta (quale appunto il diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 17), purché esse
siano previste della legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e, nel
rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effetti-
vamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
In tale prospettiva, il sequestro preventivo, teso ad impedire che la dispo-
nibilità di un bene possa portare il reato ad ulteriori conseguenze, è stato con-
figurato come misura cautelare reale. Esso è quindi contraddistinto dai caratteri
tipici della categoria cui appartiene ovvero la provvisorietà e la strumentalità a
un provvedimento successivo definitivo.
Come già detto, si tratta di una misura indipendente dal sequestro proba-
torio; ne costituisce ulteriore conferma la modifica dell’art. 104 norme att. c.p.p.
che, disciplinando le modalità di esecuzione, ha interposto una chiara frattura
con il sequestro a fini probatori.
3. Presupposti del sequestro preventivo
La dottrina tradizionale definisce il sequestro preventivo previsto dal-
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l’art. 321, comma 2, c.p.p. come caratterizzato da una natura principalmente
penalistica, imponendo quale quid pluris ulteriore una vera e propria funzione
inibitoria sul bene, mobile o immobile che sia, definendo precipui obblighi di
fare e di non fare.
Requisiti tipici del sequestro preventivo sono i tradizionali fumus commissi
delicti e periculum in mora.
3.1. Fumus commissi delicti
Il fumus commissi delicti in passato è stato descritto con contorni incerti
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dalla giurisprudenza, che si accontentava inizialmente di una ipotesi di accusa
astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice. Gli ultimi approdi
giurisprudenziali richiedono invece un certo grado di probabilità in relazione
alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sotteso, ovvero qualcosa in
meno rispetto all’accertamento del reato e qualcosa in più della semplice corri-
spondenza con i capi di imputazione ascritti .
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15 Tonini, Conti, op. cit. p. 532.
16 Cfr. Cass. Sez. Un. 23 aprile 1993, Gifuni, in Cass. Pen., 1993, p. 1969.
17 I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità devono essere applicati anche alle cau-
teli reali.
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