Page 29 - Rassegna 2024-3
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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               preliminare del codice vigente, secondo cui il legislatore, attraverso l’art. 321
               c.p.p., avrebbe disciplinato due differenti tipologie di sequestro con finalità pre-
               ventive. Da un lato il sequestro “impeditivo”, il quale ha ad oggetto le cose per-
               tinenti al reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conse-
               guenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri; a seguire il sequestro
               preventivo prodromico alla confisca diretta connotato invece da una tipica fina-
               lità “conservativa”, in quanto volto ad assicurare la presenza dei beni di cui
               all’esito del giudizio, potrà o dovrà essere disposta la confisca. E l’inserimento
               dell’avverbio “altresì” nel testo dell’art. 321, comma 2, c.p.p., avrebbe avuto la
               funzione di evidenziare, anche sul piano terminologico, che, a differenza del
               sequestro “impeditivo”, non sarebbe richiesta alcuna ulteriore valutazione circa
               il pericolo connesso alla libera disponibilità della cosa.
                    Un diverso orientamento ermeneutico  afferma invece una lettura del-
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               l’art. 321, comma 2, c.p.p. secondo cui, anche alla luce delle esigenze di tutela
               del  diritto  di  proprietà  e  dei  vincoli  costituzionali  e  sovranazionali,  sarebbe
               escluso ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richieden-
               dosi, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa,
               un’espressa motivazione sul periculum in mora.
                    A confermare tale secondo orientamento si ravviserebbe anche l’onere di
               motivazione in tema di sequestro del corpo del reato, quale strumento idoneo ad
               assicurare il permanente controllo di legalità della misura ed il ragionevole rap-
               porto di proporzionalità, anche sotto i profili dell’an e della sua durata. Alcune
               precedenti pronunce, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di
               proprietà e della libertà di iniziativa economica, hanno ritenuto applicabili alle
               misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, già
               espressamente previsti dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali.
                    La questione è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di
               Cassazione che hanno affermato il seguente principio di diritto: “il provvedi-
               mento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato
               alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche
               del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’antici-
               pazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio,
               salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso,
               porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare
               la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege” .
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               22   Ex multis, anche in questo caso, Cass. Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli, in CED
                    Cass., m. 273548.
               23   Cass., Sez. Un., 24 giugno 2021, n. 36959, in CED Cass., m. 281848 - 01.

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