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DOTTRINA




                  Per definire il concetto di appartenenza della cosa al reo, invece, si deve
             necessariamente fare riferimento alla nozione di possesso in accezione civilisti-
             ca e, cioè, a tutte quelle situazioni nelle quali “i beni stessi ricadano nella sfera
             degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga
             esercitato per il tramite di terzi”  e, comunque, il reo ne esercita un potere di
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             fatto, avendone la disponibilità .
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             4.2. Altre ipotesi di confisca nel codice ed extra codicem
                  L’ordinamento giuridico italiano conosce anche altre ipotesi di confisca
             regolamentate, nella loro disciplina generale dall’art. 240 c.p., mentre si applica-
             no le disposizioni di dettaglio delle precipue norme che le prevedono. Si tratta
             per lo più di norme che tutelano beni giuridici la cui lesione produce un disva-
             lore  tale  da  dover  essere  necessaria  l’adozione  di  simili  strumenti  ablatori.
             Particolare importanza assume la trattazione degli istituti della confisca per equi-
             valente (o di valore) e della confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione).
                  La  confisca  per  equivalente  “presuppone  l’impossibilità,  per  qualsiasi
             ragione, di espropriare gli specifici beni che costituiscono il prodotto o il pro-
             fitto del reato, con la conseguenza che viene, allora, incamerata dallo Stato una
             res di valore corrispondente. Nella confisca per equivalente viene meno, pertan-
             to, quel rapporto di pertinenza tra la res e il reato che caratterizza, invece, l’ipo-
             tesi generale di cui all’art. 240 c.p.” . E, ancora, “La confisca per equivalente
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             esime dallo stabilire quel rapporto pertinenziale tra reato e provvedimento abla-
             torio dei proventi illeciti che caratterizza invece l’ipotesi generale di cui all’art.
             240 c.p.: fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato,
             non è più richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo
             essere detti beni diversi dal provento (profitto o prezzo) del reato stesso” .
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                  La confisca cosiddetta allargata (o per sproporzione) è attualmente disci-
             plinata dall’art. 240-bis c.p., rubricato “Confisca in casi particolari”, la cui disci-
             plina era già prevista all’art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992, successivamente
             abrogata poiché tale norma è stata trasposta nel codice penale dal d.lgs. n. 21
             del 2018 in materia di riserva di codice.
                  Nello specifico, si tratta di un provvedimento ablatorio post delictum, la cui
             ratio trae fondamento dal fatto che in tale ipotesi di confisca “viene meno il
             nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per investire


             41   Cass., Sez. II, 8 luglio 2019, n. 29692, ivi.
             42   Cass., Sez. II, 8 luglio 2019, n. 29692, cit.
             43   Maddaluna, La confisca per equivalente in Cammino Diritto, 2018, p. 3.
             44   Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2005, n. 11902, in CED Cass., m. 231234 - 01.

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