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DOTTRINA




                  Più precisamente:
                    le cose servite a commettere il reato sono da intendersi soltanto quelle
             legate alla condotta tipica da uno stabile vincolo strumentale, laddove quest’ultima
             non sarebbe stata altrimenti realizzabile nelle sue concrete ed effettive modalità ;
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                    le cose destinate a commettere il reato trattasi di quei mezzi predisposti
             dall’autore del reato strumentali al conseguimento della finalità delittuosa, ove
             tale strumentalità deve risultare rivelatrice dell’effettiva probabilità del ripetersi
             di un’attività punibile ;
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                    per prodotto del reato “deve intendersi il risultato, ovvero il frutto che
             il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita” , il “risultato empiri-
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             co” dell’esecuzione criminosa , la cosa materiale creata trasformata, adulterata
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             o acquisita mediante l’attività delittuosa  - in altri termini - “si tratta del frutto
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             diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto diretta-
             mente con l’attività illecita” ;
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                    il profitto è “il lucro, e cioè il vantaggio economico che si ricava per effet-
             to della commissione del reato”  - in altre parole - consiste “nel vantaggio di
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             natura economica ovvero nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta
             derivazione causale dall’attività del reo, senza che possa addivenirsi a un’esten-
             sione indiscriminata e a una dilatazione indefinita di ogni e qualsiasi vantaggio
             patrimoniale, indiretto e mediato, che possa comunque scaturire da un reato” .
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                  Analizzata brevemente la confisca facoltativa, si rende indispensabile esa-
             minare l’ipotesi della misura ablativa di tipo obbligatorio prevista e disciplinata
             dal comma 2 dell’art. 240 c.p.
                  Anche in questo caso, trova fondamento il dato letterale della norma, ove
             sancisce che è sempre ordinata la confisca:
                    delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
                    dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere
             stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-
             ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,

             30   Alessandri, op cit., 51; Fornari, sub art. 240, in Comm. Breve al codice penale, a cura di Crespi,
                  Forti, Zuccalà, Cedam, Padova, 2008, p. 630.
             31   Cass. Sez. V, 28 maggio 2014, n. 21882, in CED Cass., m. 260001 - 01.
             32   Cass. Sez. Un., 17 ottobre 1996, n. 9149, in CED Cass., m. 205707 - 01.
             33   Grasso, op cit., p. 527.
             34   Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale
                  “moderno”, Cedam, Padova, 1997, p. 658.
             35   Cfr. Abruzzese, Galluccio, La disciplina del sequestro e della confisca nei reati tributari, Maggioli
                  Editore, Santarcangelo di Romagna, gennaio 2023, pp. 6. - 7.
             36   Cass. Sez. Un., 17 ottobre 1996, n. 9149, cit.
             37   Cass. Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 26654, in CED Cass., m. 239924 - 01.

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