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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               invece l’intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell’accumulazione ille-
               cita ai sensi di una presunzione legale” .
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                    Lo strumento ablatorio in questione si fonda su una “insindacabile scelta
               politico  criminale,  una  presunzione  iuris  tantum  d’illecita  accumulazione,  nel
               senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico
               non proporzionato al reddito o all’attività economica del condannato e dei quali
               questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la
               titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in
               termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità
               della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la
               valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari,
               siano idonei a vincere tale presunzione” .
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                    Presupposti per l’ipotesi di confisca cosiddetta allargata sono i seguenti:
                      la commissione di ipotesi tipiche di reati, specificatamente indicate nella norma;
                      il possesso da parte del reo di un complesso di elementi patrimoniali
               attivi costituiti da denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto sia titolare o abbia,
               anche per interposta persona fisica o giuridica, la disponibilità di essi a qualsiasi
               titolo, ovvero a prescindere da un nesso di pertinenzialità tra il reato e la cosa;
                      la sproporzione del valore di tali beni rispetto al reddito dichiarato ai fini
               delle imposte sul reddito, o all’attività economica svolta;
                      la mancata giustificazione della provenienza di tali elementi patrimoniali.
                    Al riguardo, appare opportuno soffermarsi sul terzo e sul quarto alinea e,
               cioè, sul concetto di sproporzione e sulla mancata giustificazione.
                    A tal proposito, così si esprimono le Sezioni Unite della Cassazione con la
               Sentenza imp. Montella: “La confisca va disposta quando sia provata l’esistenza
               di una sproporzione tra il valore dei beni ed il reddito dichiarato o i proventi
               dell’attività economica del condannato al momento dell’acquisto e non risulti
               una  giustificazione  credibile  circa  la  loro  provenienza”  e  la  sproporzione
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               “viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma
               alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che in termini di raffronto
               dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori econo-
               mici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momen-
               to della misura, rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei
               momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti” .
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               45   Noceti, Piersimoni, Confisca e altre misure ablatorie patrimoniali, Giappichelli, Torino, 2011, p. 93.
               46   Cass., Sez. I, 13 maggio 2008, n. 21357 in CED Cass., m. 240091 - 01.
               47   Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2004, n. 920, cit.
               48   Ibidem.

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