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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI
Sul piano operativo da ciò consegue che la (mancata) indagine sulla pro-
prietà dell’immobile utilizzato per la commissione di un reato, sull’esistenza di
un contratto di locazione, sulla congruità del canone, sulla natura legittima o
meno del possesso ecc. è del tutto irrilevante, ai fini del sequestro preventivo
impeditivo; diversamente il giudice inserirebbe nell’art. 321, comma 1, c.p.p. un
requisito (l’esistenza di diritti di terzi) non previsto dalla legge.
Tutto muta con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca
(art. 321, comma 2, c.p.), poiché la misura ablatoria delle cose di cui all’art.
240, comma 1, c.p. e delle cose di cui all’art. 240, comma 2, n. 1, c.p. non può
essere applicata “se la cosa appartiene a persona estranea al reato”. La confisca di
cui all’art. 240, secondo comma, n. 2, c.p., trova minori preclusioni connesse
ai diritti di terzi.
5.1. Sequestro preventivo e confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alie-
nazione costituisce reato
La disciplina codicistica che si rinviene nell’art. 240, comma 2, n. 2, c.p. con-
cerne in modo specifico la possibilità di confiscare le cose la cui fabbricazione,
uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato. Benché la confisca di cui
all’art. 240, comma 2, c.p. (e norme affini) sia definita obbligatoria, - dato che deve
essere applicata “sempre”, ossia senza che occorra una valutazione sul potenziale
lesivo della res , quand’anche la detenzione e l’alienazione a certe condizioni siano
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lecite , - essa non è oggettivamente e soggettivamente incondizionata.
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sollevato questione in ordine alla proprietà di un’autovettura sequestrata, in nome e per
conto della presunta proprietaria); Cass., Sez. 1, 25 giugno 1999 - 27 luglio 1999, n. 4496,
Visconti e altri: in CED Cass., m. 214033; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2001 - 26 luglio 2001, n.
29797, Paterna in CED Cass., m. 219855; Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004,
n. 1246, Russo in CED Cass., m. 228224: (fattispecie relativa al sequestro di immobile acqui-
stato da terzi di buona fede presso un soggetto indagato per il delitto di usura); Cass. Sez. V,
16 giugno 2006 - 09 novembre 2006, n. 37033, Silletti in CED Cass. m. 235283.
53 Iaccarino, La Confisca in diritto amministrativo, Cressati, Bari, 1935, pp. 177, 184, Frosali, Sistema
di diritto penale italiano, Utet, Torino, 1958, p. 448; Massa, voce Confisca (dir. e proc. pen.), in Enc.
dir., vol. VIII, Giuffrè, Milano, pp. 982 ss.
54 Cass., 19 novembre 1992, Nicastri, in Giur. it., 1994, II, p. 191, in tema di prodotti shampoo
con etichette contraffatte; Cass., 30 gennaio 1992, Tamaro, in Cass. pen. 1992, p. 21, in tema
di prodotti alimentari confezionati con additivi chimici non autorizzati; Cass., 7 giugno 1992,
Bazzani, in Riv. pen. 1993, p. 599, in tema di prodotti vinicoli. Contra Ardizzone, Appunti in
tema di confisca, in Riv. dir. pubbl., 1942, p. 2466 ss.; Cass., Sez. III, 14 dicembre 1988, n.
16114, Attanasio, in Cass. pen., 1991, p. 407. In effetti, la possibile liceità costituisce causa di
esclusione del tipo, ma qualora difettino le autorizzazioni ovvero siano violati i requisiti
quantitativi o qualitativi, la res acquista natura criminosa al pari delle cose vietate in modo
assoluto: una valutazione sulla scarsa o nulla potenzialità criminosa priverebbe di significato
la voluntas legis, nella parte in cui prescrive la confisca “sempre” in caso di condanna. Infine,
dall’art. 164, terzo comma, c.p. si desume che la confisca può essere disposta anche laddove
al reo sia stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta.
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