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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




                    Sul piano operativo da ciò consegue che la (mancata) indagine sulla pro-
               prietà dell’immobile utilizzato per la commissione di un reato, sull’esistenza di
               un contratto di locazione, sulla congruità del canone, sulla natura legittima o
               meno del possesso ecc. è del tutto irrilevante, ai fini del sequestro preventivo
               impeditivo; diversamente il giudice inserirebbe nell’art. 321, comma 1, c.p.p. un
               requisito (l’esistenza di diritti di terzi) non previsto dalla legge.
                    Tutto muta con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca
               (art. 321, comma 2, c.p.), poiché la misura ablatoria delle cose di cui all’art.
               240, comma 1, c.p. e delle cose di cui all’art. 240, comma 2, n. 1, c.p. non può
               essere applicata “se la cosa appartiene a persona estranea al reato”. La confisca di
               cui all’art. 240, secondo comma, n. 2, c.p., trova minori preclusioni connesse
               ai diritti di terzi.

               5.1. Sequestro preventivo e confisca di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alie-
                    nazione costituisce reato
                    La disciplina codicistica che si rinviene nell’art. 240, comma 2, n. 2, c.p. con-
               cerne in modo specifico la possibilità di confiscare le cose la cui fabbricazione,
               uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato. Benché la confisca di cui
               all’art. 240, comma 2, c.p. (e norme affini) sia definita obbligatoria, - dato che deve
               essere applicata “sempre”, ossia senza che occorra una valutazione sul potenziale
               lesivo della res , quand’anche la detenzione e l’alienazione a certe condizioni siano
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               lecite , - essa non è oggettivamente e soggettivamente incondizionata.
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                    sollevato  questione  in  ordine  alla  proprietà  di  un’autovettura  sequestrata,  in  nome  e  per
                    conto della presunta proprietaria); Cass., Sez. 1, 25 giugno 1999 - 27 luglio 1999, n. 4496,
                    Visconti e altri: in CED Cass., m. 214033; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2001 - 26 luglio 2001, n.
                    29797, Paterna in CED Cass., m. 219855; Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004,
                    n. 1246, Russo in CED Cass., m. 228224: (fattispecie relativa al sequestro di immobile acqui-
                    stato da terzi di buona fede presso un soggetto indagato per il delitto di usura); Cass. Sez. V,
                    16 giugno 2006 - 09 novembre 2006, n. 37033, Silletti in CED Cass. m. 235283.
               53   Iaccarino, La Confisca in diritto amministrativo, Cressati, Bari, 1935, pp. 177, 184, Frosali, Sistema
                    di diritto penale italiano, Utet, Torino, 1958, p. 448; Massa, voce Confisca (dir. e proc. pen.), in Enc.
                    dir., vol. VIII, Giuffrè, Milano, pp. 982 ss.
               54   Cass., 19 novembre 1992, Nicastri, in Giur. it., 1994, II, p. 191, in tema di prodotti shampoo
                    con etichette contraffatte; Cass., 30 gennaio 1992, Tamaro, in Cass. pen. 1992, p. 21, in tema
                    di prodotti alimentari confezionati con additivi chimici non autorizzati; Cass., 7 giugno 1992,
                    Bazzani, in Riv. pen. 1993, p. 599, in tema di prodotti vinicoli. Contra Ardizzone, Appunti in
                    tema di confisca, in Riv. dir. pubbl., 1942, p. 2466 ss.; Cass., Sez. III, 14 dicembre 1988, n.
                    16114, Attanasio, in Cass. pen., 1991, p. 407. In effetti, la possibile liceità costituisce causa di
                    esclusione  del  tipo,  ma  qualora  difettino  le  autorizzazioni  ovvero  siano  violati  i  requisiti
                    quantitativi o qualitativi, la res acquista natura criminosa al pari delle cose vietate in modo
                    assoluto: una valutazione sulla scarsa o nulla potenzialità criminosa priverebbe di significato
                    la voluntas legis, nella parte in cui prescrive la confisca “sempre” in caso di condanna. Infine,
                    dall’art. 164, terzo comma, c.p. si desume che la confisca può essere disposta anche laddove
                    al reo sia stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta.

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