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DOTTRINA




             illecito  della  lottizzazione  negoziale  e/o  materiale;  Cass.,  Sez.  III,  13  luglio
             2009-8 ottobre 2009, n. 39078, Apponi ed altri , in cui si statuisce che la con-
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             fisca è condizionata quantomeno al riscontro di profili di colpa nella condotta
             dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere; Id., Sez. III, 11 luglio
             2007-14 novembre 2007, n. 41876, Doyran , e Cass., Sez. I, 9 dicembre 2004-
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             21 gennaio 2005, n. 1927, Ambrono ed altro , in tema di contrabbando doga-
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             nale). In tal modo, l’obbligatorietà della confisca troverebbe un limite a favore
             dei terzi estranei al reato, ma solo allorché questi dimostrino di aver acquistato
             ignorando la illiceità della res e di non essere incorsi in qualsivoglia deficit di vigi-
             lanza. In tal senso, esplicitamente, l’art. 474-bis c.p.  .
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                  Se poi si considera che per diritto consolidato la prova dell’estraneità al
             reato spetta a chi domanda la restituzione (Cass., Sez. I, 5 novembre 2009-17
             dicembre 2009, n. 48128, Succu) , ne consegue che gli ambiti di operatività della
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             clausola di riserva a favore dei terzi estranei risultano alquanto ridotti: in man-
             canza di prova del difetto di colpa nell’acquisto l’“estraneità al reato” deve rite-
             nersi insussistente e quindi la res va confiscata. In breve, la Suprema Corte e il
             Giudice delle leggi offrono gli argomenti per una ricostruzione della disciplina
             in materia di confisca tesa a ridurre la platea dei terzi “estranei al reato” ai soli
             acquirenti in buona fede perché non incorsi in qualsivoglia difetto di vigilanza.

             5.2. Sequestro preventivo e confisca del prezzo del reato
                  Com’è noto rientra nel genus “confisca obbligatoria” anche la confisca del
             prezzo del reato (art. 240, secondo comma, n. 1 c.p.); infatti in tal caso la misura
             ablatoria è disposta “sempre”, ossia senza che sia necessaria alcuna valutazione


             81   Ivi, 245348.
             82   Ivi, 238053.
             83   Ivi, 230904.
             84   La l. 23 luglio 2009, n. 99, oltre a riformare le preesistenti esistenti fattispecie incriminatici affe-
                  renti alla fede pubblica e alla proprietà industriale, all’art. 15 comma 1 lett. c, ha introdotto, agli
                  artt. 474 bis c.p., una peculiare misura ablatoria finalizzata a rafforzare la tutela. Infatti, l’art. 474
                  bis c.p., al primo comma, dispone la confisca obbligatoria sia delle cose che servirono o furono
                  destinate a commettere il reato, sia delle cose che ne costituiscono “l’oggetto”, il prodotto, il
                  prezzo o il profitto, aggiungendo come la confisca debba essere disposta anche in caso di appli-
                  cazione della pena su richiesta delle parti. In tal modo la disciplina della confisca ordinaria di cui
                  all’art. 240 c.p. è stata derogata contra reum. Inoltre, il terzo comma dell’art. 474 bis c.p. esclude
                  l’applicazione della confisca soltanto quando il terzo dimostri di non aver potuto prevedere l’il-
                  lecito impiego o l’illecita provenienza delle cose destinate alla confisca e di non essere incorso in
                  un “difetto di vigilanza”. La legge i fa salvi i diritti della persona offesa del reato alle restituzioni
                  e al risarcimento, benché sia arduo comprendere quale dovrebbe essere l’oggetto delle restitu-
                  zioni, posto che i prodotti contraffatti costituiscono il risultato dell’attività criminosa.
             85   Ivi, m. 245624; conf., Cass., Sez. VI, 8 luglio 2004, Sulika, cit.; Cass., Sez. I, 9 dicembre 2004,
                  Ambrono ed altro, cit.

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