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DOTTRINA
illecito della lottizzazione negoziale e/o materiale; Cass., Sez. III, 13 luglio
2009-8 ottobre 2009, n. 39078, Apponi ed altri , in cui si statuisce che la con-
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fisca è condizionata quantomeno al riscontro di profili di colpa nella condotta
dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere; Id., Sez. III, 11 luglio
2007-14 novembre 2007, n. 41876, Doyran , e Cass., Sez. I, 9 dicembre 2004-
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21 gennaio 2005, n. 1927, Ambrono ed altro , in tema di contrabbando doga-
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nale). In tal modo, l’obbligatorietà della confisca troverebbe un limite a favore
dei terzi estranei al reato, ma solo allorché questi dimostrino di aver acquistato
ignorando la illiceità della res e di non essere incorsi in qualsivoglia deficit di vigi-
lanza. In tal senso, esplicitamente, l’art. 474-bis c.p. .
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Se poi si considera che per diritto consolidato la prova dell’estraneità al
reato spetta a chi domanda la restituzione (Cass., Sez. I, 5 novembre 2009-17
dicembre 2009, n. 48128, Succu) , ne consegue che gli ambiti di operatività della
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clausola di riserva a favore dei terzi estranei risultano alquanto ridotti: in man-
canza di prova del difetto di colpa nell’acquisto l’“estraneità al reato” deve rite-
nersi insussistente e quindi la res va confiscata. In breve, la Suprema Corte e il
Giudice delle leggi offrono gli argomenti per una ricostruzione della disciplina
in materia di confisca tesa a ridurre la platea dei terzi “estranei al reato” ai soli
acquirenti in buona fede perché non incorsi in qualsivoglia difetto di vigilanza.
5.2. Sequestro preventivo e confisca del prezzo del reato
Com’è noto rientra nel genus “confisca obbligatoria” anche la confisca del
prezzo del reato (art. 240, secondo comma, n. 1 c.p.); infatti in tal caso la misura
ablatoria è disposta “sempre”, ossia senza che sia necessaria alcuna valutazione
81 Ivi, 245348.
82 Ivi, 238053.
83 Ivi, 230904.
84 La l. 23 luglio 2009, n. 99, oltre a riformare le preesistenti esistenti fattispecie incriminatici affe-
renti alla fede pubblica e alla proprietà industriale, all’art. 15 comma 1 lett. c, ha introdotto, agli
artt. 474 bis c.p., una peculiare misura ablatoria finalizzata a rafforzare la tutela. Infatti, l’art. 474
bis c.p., al primo comma, dispone la confisca obbligatoria sia delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, sia delle cose che ne costituiscono “l’oggetto”, il prodotto, il
prezzo o il profitto, aggiungendo come la confisca debba essere disposta anche in caso di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti. In tal modo la disciplina della confisca ordinaria di cui
all’art. 240 c.p. è stata derogata contra reum. Inoltre, il terzo comma dell’art. 474 bis c.p. esclude
l’applicazione della confisca soltanto quando il terzo dimostri di non aver potuto prevedere l’il-
lecito impiego o l’illecita provenienza delle cose destinate alla confisca e di non essere incorso in
un “difetto di vigilanza”. La legge i fa salvi i diritti della persona offesa del reato alle restituzioni
e al risarcimento, benché sia arduo comprendere quale dovrebbe essere l’oggetto delle restitu-
zioni, posto che i prodotti contraffatti costituiscono il risultato dell’attività criminosa.
85 Ivi, m. 245624; conf., Cass., Sez. VI, 8 luglio 2004, Sulika, cit.; Cass., Sez. I, 9 dicembre 2004,
Ambrono ed altro, cit.
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