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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               sulla potenzialità lesiva della res. Dall’assenza della dicitura “anche se non è stata
               pronunciata condanna”, presente nell’art. 240, comma 2, n. 2 c.p., si desume
               che il prezzo del reato non può essere confiscato in caso di proscioglimento per
               estinzione del reato. L’art. 240, terzo comma, c.p. stabilisce espressamente che
               la cosa che costituisce il prezzo del reato non può essere confiscata se appartie-
               ne a persona estranea al reato. Ipotesi particolare di confisca del prezzo del
               reato è prevista dall’art. 644, ultimo comma, c.p.

               5.3. Sequestro preventivo e confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
                    il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto
                    La confisca di cui all’art. 240, comma 1, c.p., è riferita “alle cose che ser-
               virono o furono destinate a commettere il reato”, oltre che “alle cose che ne
               sono  il  prodotto  o  il  profitto”,  laddove  costituisce  requisito  oggettivo  della
               misura ablativa la pericolosità sociale derivante dal permanere del possesso della
               res in capo al condannato. Nella prima categoria ogni oggetto che presenti un
               nesso eziologico-strumentale con il reato in quanto significativo sul piano lesivo
               nei confronti del reato “o perché ultimo vettore materiale dell’azione tipica o
               perché non altrimenti fungibile rispetto a quella modalità di realizzazione crimi-
               nosa” , dovendosi evitare un’eccessiva estensione ad un’indefinita serie di ante-
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               cedenti causali condizionanti .
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                    Ad es. saranno soggette a confisca le strutture commerciali (quali botte-
               ghe, magazzini, ecc.), i veicoli utilizzati per il trasporto, le apparecchiature tec-
               niche impiegate per gli atti negoziali penalmente rilevanti, ecc. Non appare giu-
               stificata comunque quella diffusa esegesi giurisprudenziale che pretende che il
               mezzo del reato abbia subìto una trasformazione materiale idonea a evidenziare
               la predisposizione a svolgere la medesima funzione in futuro : non lo richiede
                                                                          88
               la lettera né si desume ciò dalla ratio, non potendosi confondere la “strumenta-
               lità lesiva” con la “modificazione strutturale”; piuttosto, se la giustificazione
               della confisca facoltativa si rinviene nella concreta ed effettiva possibilità futura
               del ripetersi dell’attività punibile, “non essendo invece sufficiente un rapporto
               di mera occasionalità” , la prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal per-
                                     (89)
               86   Alessandri, op. cit., p. 51; Serianni, La confisca e le cause estintive del reato con particolare riguardo
                    all’amnistia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, pp. 974 ss.; in giurisprudenza, Cass., 22 marzo 1991,
                    Falbo, in CED Cass., m. 187333.
               87   Alessandri, op. cit., p. 52.
               88   Cass. 10 febbraio 1994, Rilande, in Giur. it. 1995, II, p. 96, in tema di autovettura utilizzata
                    per il trasporto dello stupefacente (contra, Cass., 21 maggio 1985, Magri, in Riv. pen. 1986,
                    p. 332, in tema di confisca di autovettura utilizzata dal ladro per trasportare la refurtiva).
               89   Cass., Sez. VI, 19 marzo 1986 - 26 settembre 1986, n. 9903, Tedeschi, in CED Cass., m.
                    173822.

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