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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               provata  l’appartenenza  a  persona  estranea  al  reato,  ciò  che  lascia  spazio  al
               nuovo perpetuum mobile dell’oggetto vietato, una generazione dopo l’accerta-
               mento del fatto o anche prima, ad opera del “terzo”, magari sulla spinta della
               brama di recuperare la somma defraudata; ciò è indubbio perché risulta dimo-
               strato dalle vicende giudiziarie relative a quadri di De Chirico, nell’ambito della
               tutela del patrimonio artistico .
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                    In effetti, in materia di confisca esiste un indirizzo omogeneo del Giudice
               delle leggi favorevole ai terzi incolpevoli: si consideri in particolare Corte cost.,
               sent. n. 2 del 1987 , relativa alla declaratoria di illegittimità della norma art. 66
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               l. n. 1089 del 1939, che prevedeva la confisca obbligatoria delle cose di inte-
               resse artistico e storico esportate abusivamente appartenenti a terzi estranei al
               reato anche quando nei loro confronti non emergesse un difetto di vigilanza;
               nonché Corte cost., sent. n. 1 del 1997  e n. 78 del 2001 , in tema di contrab-
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               bando e di mezzi di trasporto utilizzati per perpetrare reati di immigrazione
               clandestina.
                    Occorre comunque ben circoscrivere il concetto di “appartenenza”; infatti
               la relazione del Guardasigilli al codice del 1930 ha esposto la ratio del limite sog-
               gettivo della confisca obbligatoria , ma non ha specificato alcunché a proposito
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               del concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”.
                    Il Professorenrecht e il diritto vivente propendono per un significato ampio
               della locuzione “appartenenza”, in modo da inibire la confisca ogni volta che
               un  terzo  abbia  sulla  res un  diritto  reale  anche  di  garanzia  o  di  godimento .
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               Tuttavia, al fine di evitare elusioni della norma, la Suprema Corte ha anche pre-
               cisato che la titolarità del diritto deve essere effettiva e non fittizia .
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               56   Lanzi, La tutela del patrimonio artistico attraverso la repressione delle falsificazioni delle opere d’ arte.
                    Carenze e limiti della legislazione vigente in AA.VV., La tutela penale del patrimonio artistico. Atti del
                    sesto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 25-26
                    ottobre 1975, Giuffrè, Milano, 1977, p. 223.
               57   In CED Cass. Archivio Costms 14068.
               58   In GU, 1  Serie spec., 15 gennaio 1997, n 3.
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               59   In GU, 1  Serie spec., 28 marzo 2001, n. 13.
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               60   Relazione del Guardasigilli, in Codice penale illustrato con i lavori preparatori, a cura di Mangini,
                    Gabrieli  Cosentino,  Tipografia  della  Camera  dei  Deputati-Ditta  Carlo  Colombo,  Roma,
                    1930, p. 212: “a tutela dei diritti dei terzi ho esplicitamente disposto (…) che non si fa luogo
                    a confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato se la cosa appartenga a persona,
                    che sia rimasta estranea al reato medesimo. Quanto alla confisca obbligatoria delle cose, la
                    fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, il
                    Progetto esclude l’applicabilità di tale misura allorché il reato abbia come presupposto il
                    difetto di un’autorizzazione di polizia (illiceità cosiddetta relativa del fatto) e la cosa appar-
                    tenga a persona estranea al reato”.
               61   Cass., Sez. I, 8 luglio1991-25 luglio1991, n. 3117, Mendella, in CED Cass., m. 187903.
               62   Cass., Sez. VI, 19 ottobre1990 - 30 gennaio1991, n. 2688, Longo, ivi, m. 186413.

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