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DOTTRINA
Sotto il primo profilo l’art. 240 c.p., e le altre norme del codice penale e della
legislazione complementare di volta in volta condizionano la confisca alla con-
danna e alla sentenza ex art. 444 c.p.p.; in rari casi la confisca è incondizionata .
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Con riguardo specifico al secondo profilo, mentre l’art. 240 c.p., al cospet-
to di diritti di terzi, nel distinguere beni la cui realizzazione, detenzione e com-
mercializzazione integra sempre reato (“cose vietate in modo assoluto”) e
oggetti la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione costituisce reato
in mancanza di autorizzazione (“cose vietate in modo relativo o regolarizzabi-
li”), ammette la misura ablatoria in modo incondizionato solo per i primi, ed
esclude la confisca per gli altri, ove appartenenti a persona estranea al reato (art.
240 quarto comma c.p.: “La disposizione del [secondo comma] n. 2 non si
applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso,
il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante auto-
rizzazione amministrativa”), al contrario alcune disposizioni speciali fanno sem-
pre salvo l’estraneo al reato (così l’art. 12, comma 5-bis d.lgs., n. 286 del 1998).
In altri termini, con riguardo alle cose vietate in modo assoluto, mentre
in linea generale vale il regime della confisca assolutamente obbligatoria,
incondizionata (perché applicabile anche al di fuori dei casi di condanna) e non
suscettibile di limiti soggettivi (perché relativa anche a cose appartenenti a
estranei al reato), talvolta vige il regime della non confiscabilità quando sia
55 L’art. 240, secondo comma, n. 2, c.p. relativo alle cose la cui realizzazione, detenzione e com-
mercio integra reato, prescrive la confisca “sempre” e “anche fuori dei casi di condanna”; in
tema di armi la l. 22 maggio 1975, n. 152, richiama il disposto del primo capoverso dell’art. 240
c.p., in tal modo imponendo la confisca sempre, anche al di fuori dei casi di condanna, salva l’ap-
plicabilità dell’art. 240, ultimo comma, c.p. per l’ipotesi in cui l’arma appartenga a persona estra-
nea al reato e quando la detenzione di armi sia consentita mediante autorizzazione amministra-
tiva. Alcune norme speciali specificano che la confisca è subordinata alla condanna o all’appli-
cazione della pena ex art. 445 c.p.p. (così l’art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998). In materia
di falso d’arte, l’art. 518 -quaterdecies, c.p., (già art. 178 CBC) si limita a stabilire che la confisca è
“sempre” disposta, salva l’ipotesi in cui l’arma appartenga a persona estranea al reato, senza
aggiungere altro. L’art. 518-duodevicies, c.p., stabilisce che il giudice dispone in ogni caso la confi-
sca delle cose indicate all’articolo 518 -undecies c.p., che hanno costituito l’oggetto del reato,
salvo che queste appartengano a persona estranea al reato e in caso di estinzione del reato, il giu-
dice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Dalla compresenza nel-
l’art. 240 secondo comma c.p. dell’avverbio “sempre” e della locuzione “anche fuori dei casi di
condanna” si potrebbe desumere che laddove la formula “anche fuori dei casi di condanna”
difetti, il requisito legittimante la confisca sia soltanto la sentenza di condanna; la giurisprudenza
ritiene invece che la confisca - proprio poiché obbligatoria - operi anche in caso di assoluzione
per difetto dell’elemento soggettivo o per non riferibilità della condotta all’imputato, sulla base
della voluntas legis di escludere la circolazione di determinati beni (così Cass. Sez. III, 12.2.2003-
20.05.2003, n. 22038, Pludwinski in CED Cass., m. 225320). Peraltro, non è questa la sede per
disquisire sul dissidio tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la Corte CEDU in merito
alla sorte della cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione integri reato in caso
di proscioglimento per decorso dei termini prescrizionali. Sul punto ex plurimis, in generale,
Vicentini, Bisanti, La confisca penale nel caso di estinzione del reato, in Le confische penali, cit., pp. 299 ss.
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