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DOTTRINA




                  Sotto il primo profilo l’art. 240 c.p., e le altre norme del codice penale e della
             legislazione complementare di volta in volta condizionano la confisca alla con-
             danna e alla sentenza ex art. 444 c.p.p.; in rari casi la confisca è incondizionata .
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                  Con riguardo specifico al secondo profilo, mentre l’art. 240 c.p., al cospet-
             to di diritti di terzi, nel distinguere beni la cui realizzazione, detenzione e com-
             mercializzazione  integra  sempre  reato  (“cose  vietate  in  modo  assoluto”)  e
             oggetti la cui realizzazione, detenzione e commercializzazione costituisce reato
             in mancanza di autorizzazione (“cose vietate in modo relativo o regolarizzabi-
             li”), ammette la misura ablatoria in modo incondizionato solo per i primi, ed
             esclude la confisca per gli altri, ove appartenenti a persona estranea al reato (art.
             240 quarto comma c.p.: “La disposizione del [secondo comma] n. 2 non si
             applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso,
             il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante auto-
             rizzazione amministrativa”), al contrario alcune disposizioni speciali fanno sem-
             pre salvo l’estraneo al reato (così l’art. 12, comma 5-bis d.lgs., n. 286 del 1998).
                  In altri termini, con riguardo alle cose vietate in modo assoluto, mentre
             in  linea  generale  vale  il  regime  della  confisca  assolutamente  obbligatoria,
             incondizionata (perché applicabile anche al di fuori dei casi di condanna) e non
             suscettibile  di  limiti  soggettivi  (perché  relativa  anche  a  cose  appartenenti  a
             estranei al reato), talvolta vige il regime della non confiscabilità quando sia

             55   L’art. 240, secondo comma, n. 2, c.p. relativo alle cose la cui realizzazione, detenzione e com-
                  mercio integra reato, prescrive la confisca “sempre” e “anche fuori dei casi di condanna”; in
                  tema di armi la l. 22 maggio 1975, n. 152, richiama il disposto del primo capoverso dell’art. 240
                  c.p., in tal modo imponendo la confisca sempre, anche al di fuori dei casi di condanna, salva l’ap-
                  plicabilità dell’art. 240, ultimo comma, c.p. per l’ipotesi in cui l’arma appartenga a persona estra-
                  nea al reato e quando la detenzione di armi sia consentita mediante autorizzazione amministra-
                  tiva. Alcune norme speciali specificano che la confisca è subordinata alla condanna o all’appli-
                  cazione della pena ex art. 445 c.p.p. (così l’art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998). In materia
                  di falso d’arte, l’art. 518 -quaterdecies, c.p., (già art. 178 CBC) si limita a stabilire che la confisca è
                  “sempre” disposta, salva l’ipotesi in cui l’arma appartenga a persona estranea al reato, senza
                  aggiungere altro. L’art. 518-duodevicies, c.p., stabilisce che il giudice dispone in ogni caso la confi-
                  sca delle cose indicate all’articolo 518 -undecies c.p., che hanno costituito l’oggetto del reato,
                  salvo che queste appartengano a persona estranea al reato e in caso di estinzione del reato, il giu-
                  dice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Dalla compresenza nel-
                  l’art. 240 secondo comma c.p. dell’avverbio “sempre” e della locuzione “anche fuori dei casi di
                  condanna” si potrebbe desumere che laddove la formula “anche fuori dei casi di condanna”
                  difetti, il requisito legittimante la confisca sia soltanto la sentenza di condanna; la giurisprudenza
                  ritiene invece che la confisca - proprio poiché obbligatoria - operi anche in caso di assoluzione
                  per difetto dell’elemento soggettivo o per non riferibilità della condotta all’imputato, sulla base
                  della voluntas legis di escludere la circolazione di determinati beni (così Cass. Sez. III, 12.2.2003-
                  20.05.2003, n. 22038, Pludwinski in CED Cass., m. 225320). Peraltro, non è questa la sede per
                  disquisire sul dissidio tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la Corte CEDU in merito
                  alla sorte della cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione integri reato in caso
                  di proscioglimento per decorso dei termini prescrizionali. Sul punto ex plurimis, in generale,
                  Vicentini, Bisanti, La confisca penale nel caso di estinzione del reato, in Le confische penali, cit., pp. 299 ss.

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