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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               fisca allargata, per quale l’indagine economico-patrimoniale, svincolata da un
               “nesso di pertinenzialità” tra ricchezza e reato, è tesa a verificare la sussistenza
               di profili di sproporzione tra i redditi dichiarati dal detentore di beni e gli esbor-
               si da questi affrontati per acquisirli. La fase della ricostruzione della “massa
               patrimoniale” (i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, suscettibili di
               valutazione economica), di cui il soggetto investigato risulti avere la disponibi-
               lità diretta o indiretta, ha lo scopo di rinvenire fonti giustificative, sia approfon-
               dendo scrupolosamente le vicende genetiche del patrimonio, sia giungendo ad
               una definizione quantitativa e qualitativa dei cespiti nella disponibilità dell’inve-
               stigato.
                    Per approfondire nel dettaglio la posizione patrimoniale del soggetto inve-
               stigato, la polizia giudiziaria delegata effettua accertamenti volti all’individuazio-
               ne di tutte le disponibilità finanziarie di qualsivoglia natura e dei beni mobili ed
               immobili, secondo un ordine di liquidità crescente, compiendo preliminarmen-
               te  una  ricognizione  dell’esistenza  di  eventuali  provvedimenti  di  sequestro  in
               atto nei confronti dei beni che saranno suscettibili di confisca.

               6.2.  Esecuzione degli accertamenti patrimoniali in territorio nazionale, sovranazionale ed
                    internazionale
                    Una volta effettuata la preliminare e opportuna attività ricognitiva delle
               disponibilità finanziarie e dei beni eventualmente già sottoposti a sequestro, la
               polizia giudiziaria avvia investigazioni di natura patrimoniale.
                    Si tratta, nello specifico, di attività di analisi e di ricostruzione che avven-
               gono  attraverso  l’interrogazione  dell’Anagrafe  dei  Rapporti  Finanziari
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               (A.R.F.), di cui all’art. 7 D.P.R. n. 605 del 1973, istituita in seno all’Agenzia delle
               Entrate - Direzione Centrale Accertamento, finalizzata ad avere evidenza di
               tutti i rapporti finanziari riconducibili al soggetto investigato.
                    A tal proposito, le stesse consentono di acquisire:
                      per ciascun rapporto (conti correnti, cassette di sicurezza, ecc.), infor-
               mazioni sulla tipologia dello stesso, sulle date di accensione, variazione e cessa-
               zione, sui dati delle persone fisiche ed entità giuridiche titolari, contitolari o col-
               legate ai rapporti medesimi, nonché alla tipologia di collegamento;
               (98)  Per l’interrogazione di tale applicativo, vi è la necessità di uno specifico provvedimento auto-
                    rizzatorio dell’A.G.
               (99)  Altrimenti denominato, nelle fonti normative e nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate,
                    Anagrafe dei rapporti finanziari ovvero Archivio dei rapporti con operatori finanziari, sicché
                    nella presente relazione verranno adottate indifferentemente le diverse denominazioni. Cfr.
                    Delib. n. 11/2017/G “L’utilizzo dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari ai fini dell’attività di
                    controllo fiscale” della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
                    Amministrazioni dello Stato.

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