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DOTTRINA
d)all’effettuazione di attività direttamente finalizzate al controllo del terri-
torio (il reclutamento di fedelissimi, nuova versione dei “bravi” di manzoniana
memoria; l’offerta di occasioni di lavoro al fine dell’acquisizione del consenso;
il finanziamento del voto di scambio; la “coltivazione” di opache relazioni con
ambienti politici, amministrativi, finanziari).
L’investimento nel mercato legale (senza bisogno di ricorrere all’intimi-
dazione) produce effetti devastanti, poiché altera in modo irreversibile le
dinamiche concorrenziali e i sottostanti equilibri. Infatti, mentre gli impren-
ditori che operano nella legalità si procurano i capitali mediante il ricorso ai
canali ordinari del credito, pagando gli interessi agli istituti bancari, le imprese
criminali dispongono a tasso zero di ingente liquidità derivante dai delitti e di
essa fanno uso per finanziare le pratiche corruttive e le politiche di vendita
sottocosto, in tal modo assicurandosi la conquista di ulteriori porzioni di mer-
cato. Quand’anche l’imprenditore criminale - grazie alla veste legale- volesse
muoversi come normale agente dal mercato (ma lo “spirito animale” è sem-
pre pronto a riaffiorare), per il fatto stesso di disporre in una situazione di
vantaggio di ingenti capitali a costo zero si troverebbe nella condizione di
diversificare gli investimenti, di concorrere nelle gare d’appalto, di imporre e
perpetuare la propria presenza economica oligopolistica o monopolistica
allontanando gli eventuali imprenditori interessati e sovvertendo le regole del
mercato. Financo potrebbe aspirare al controllo «politico» del territorio e/o
del settore finanziario, con conseguente effetto moltiplicatore del potere eco-
nomico e sociale.
I risultati: la fuoriuscita degli imprenditori onesti dai settori oggetto di
infiltrazione, l’assoggettamento ai nuovi arrivati (ad es. consentendo a quest’ul-
timi l’investimento nell’azienda e/o l’accesso nella compagine sociale o nel con-
siglio di amministrazione), l’auto-limitazione, al fine di non turbare gli homines
novi, perfino il ricorso a condotte illegali (ad es. gli illeciti fiscali) quando non
siano disposti a recedere.
Nel primo caso, l’effetto immediato è la rovina dei dipendenti licenziati
dall’impresa che si trasferisce e l’inserimento delle aziende del cosiddetto indot-
to nell’orbita del nuovo attore economico. Nel secondo caso l’imprenditore
legale operando d’intesa con il criminale o sulla base delle sue direttive parteci-
pa di fatto al sistema illegale, quindi ne diventa complice.
Nel terzo caso il potenziale sviluppo economico del territorio è inibito e
il tessuto sociale deperisce. Inquinamento del settore legale dell’economia, oli-
gopolio/monopolio, instabilità bancaria, sfruttamento del lavoro, riduzione
della tutela dei diritti della persona sono gli effetti nefasti del reimpiego dei pro-
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