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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI
stessa. Trattandosi di una misura di sicurezza patrimoniale, si applica la discipli-
na della successione di norme penali di cui al combinato disposto degli artt. 200
e 236 c.p., con l’ulteriore conseguenza che il provvedimento ablatorio soprav-
vive anche con l’intervenuta estinzione del reato per la cui violazione era stata
disposta oppure con la caducazione della norma incriminatrice .
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Ciò posto, la norma di cui all’art. 240 c.p. prevede, ai commi 1 e 2, le due
tipologie di confisca: facoltativa e obbligatoria.
Relativamente alla confisca facoltativa, il primo comma prevede testual-
mente che “nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne
sono il prodotto o il profitto”.
Presupposto principe per l’applicazione di detta confisca è la sentenza
di condanna, con la diretta conseguenza che la stessa misura non può essere
applicata a seguito di sentenza di proscioglimento o di decreto di archivia-
zione.
Nelle ipotesi indicate dalla norma, l’oggetto della misura ablativa è legato
da nesso di pertinenzialità e asservimento, più precisamente da un “legame
eziologico diretto ed essenziale” con il fatto reato, ove la pericolosità della
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cosa è intimamente legata allo stesso.
Tuttavia, la confisca in questione non può fondarsi su un mero rapporto
di asservimento del bene rispetto al reato commesso, ma deve emergere la cir-
costanza che il soggetto agente - secondo l’id quod plerumque accidit - reitererebbe
l’attività criminosa nel caso in cui il possesso del bene rimanesse nella propria
sfera giuridica, proprio in virtù della natura cautelare con finalità preventive del
provvedimento ablatorio rispetto alla commissione di altri reati della stessa
indole .
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Nello specifico, l’oggetto della confisca di cui al comma 1 coincide con le
cose servite a commettere il reato, le cose destinate a commettere il reato, il pro-
dotto e il profitto del reato.
27 Cfr. G. Grasso, Commento all’art. 240 c.p. in Romano, Grasso, Padovani, Commentario sistematico
del codice penale, III, 2011, p. 610.
28 Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Digesto pen., III, Utet, Torino, 1989, p. 51.
29 Cass. Sez. III, 16 gennaio 2020 -16 marzo 2020, n. 10091, in CED Cass., m. 278406 - 01: “In
tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., la motivazione del prov-
vedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato,
ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l’id quod plerumque accidit, rei-
tererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la
sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (In applicazione del
principio la Corte ha annullato il provvedimento di confisca per il reato di cui all’art. 279,
comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrez-
zature, non motivato sul punto)”.
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