Page 31 - Rassegna 2024-3
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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               stessa. Trattandosi di una misura di sicurezza patrimoniale, si applica la discipli-
               na della successione di norme penali di cui al combinato disposto degli artt. 200
               e 236 c.p., con l’ulteriore conseguenza che il provvedimento ablatorio soprav-
               vive anche con l’intervenuta estinzione del reato per la cui violazione era stata
               disposta oppure con la caducazione della norma incriminatrice .
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                    Ciò posto, la norma di cui all’art. 240 c.p. prevede, ai commi 1 e 2, le due
               tipologie di confisca: facoltativa e obbligatoria.
                    Relativamente alla confisca facoltativa, il primo comma prevede testual-
               mente che “nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose
               che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne
               sono il prodotto o il profitto”.
                    Presupposto principe per l’applicazione di detta confisca è la sentenza
               di condanna, con la diretta conseguenza che la stessa misura non può essere
               applicata a seguito di sentenza di proscioglimento o di decreto di archivia-
               zione.
                    Nelle ipotesi indicate dalla norma, l’oggetto della misura ablativa è legato
               da  nesso  di  pertinenzialità  e  asservimento,  più  precisamente  da  un  “legame
               eziologico diretto ed essenziale”  con il fatto reato, ove la pericolosità della
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               cosa è intimamente legata allo stesso.
                    Tuttavia, la confisca in questione non può fondarsi su un mero rapporto
               di asservimento del bene rispetto al reato commesso, ma deve emergere la cir-
               costanza che il soggetto agente - secondo l’id quod plerumque accidit - reitererebbe
               l’attività criminosa nel caso in cui il possesso del bene rimanesse nella propria
               sfera giuridica, proprio in virtù della natura cautelare con finalità preventive del
               provvedimento  ablatorio  rispetto  alla  commissione  di  altri  reati  della  stessa
               indole .
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                    Nello specifico, l’oggetto della confisca di cui al comma 1 coincide con le
               cose servite a commettere il reato, le cose destinate a commettere il reato, il pro-
               dotto e il profitto del reato.

               27   Cfr. G. Grasso, Commento all’art. 240 c.p. in Romano, Grasso, Padovani, Commentario sistematico
                    del codice penale, III, 2011, p. 610.
               28   Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Digesto pen., III, Utet, Torino, 1989, p. 51.
               29   Cass. Sez. III, 16 gennaio 2020 -16 marzo 2020, n. 10091, in CED Cass., m. 278406 - 01: “In
                    tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., la motivazione del prov-
                    vedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato,
                    ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l’id quod plerumque accidit, rei-
                    tererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la
                    sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (In applicazione del
                    principio la Corte ha annullato il provvedimento di confisca per il reato di cui all’art. 279,
                    comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrez-
                    zature, non motivato sul punto)”.

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