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DOTTRINA




                  In definitiva tale ultimo approdo appare certamente coerente con i più
             generali e sedimentati principi generali del diritto, anche di natura sovranazio-
             nale, poiché una interpretazione limitativa dell’onere motivazionale del provve-
             dimento di sequestro non sarebbe in linea con il principio di presunzione di
             non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e di cui all’art. 6, par. 2,
             CEDU, posto che la misura cautelare reale in questa ipotesi inciderebbe severa-
             mente sui diritti costituzionali in maniera addirittura più incisiva e afflittiva di
             una eventuale pronuncia di merito.
                  In ultima analisi infatti, qualora la risposta afflittiva fosse disgiunta e non
             ancorata ad una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura
             ablativa finale, si perverrebbe al paradossale effetto di sacrificare i diritti indivi-
             duali senza tenere in considerazione la pronuncia conclusiva del giudizio, emes-
             sa all’esito di un giusto processo .
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             4.  Confische penali. Aspetti processuali e perimetro normativo

             4.1. Confisca obbligatoria e facoltativa
                  Per quanto riguarda la natura giuridica della confisca, la giurisprudenza
             tradizionale ritiene che la stessa sia una misura di sicurezza patrimoniale a carat-
             tere cautelare e non punitivo “rivolto a prevenire il fenomeno delittuoso, in cor-
             rispondenza di una finalità preventiva” , fondata sulla “pericolosità derivante
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             dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commette-
             re il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto” .
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                  L’importanza della compiuta individuazione della natura giuridica di tale
             misura ablativa produce dirette conseguenze sulla disciplina e sull’efficacia della


             24   Tra le molteplici opere sul tema si segnalano Chiavario, Processo e garanzie della persona. Le garan-
                  zie fondamentali, II, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 324 ss.; Illuminati, La presunzione d’innocenza del-
                  l’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, passim; Marzaduri, Misure cautelari personali (principi generali
                  e disciplina), in Dig. pen., vol. VIII, Utet, Torino, 1994, p. 63.
             25   Cass. Sez. I, 9 maggio 1995, n. 5199, in CED Cass., m. 201635 - 01: “La confisca di beni non
                  è una pena, per la quale valga il principio della irretroattività della norma sanzionatoria san-
                  cito dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 della Costituzione, ma è un istituto disciplinato dal codice
                  penale come misura di sicurezza patrimoniale, con carattere non punitivo ma cautelare, rivol-
                  to a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza ad una finalità preventiva. La con-
                  fisca, pertanto, nella sicurezza dei presupposti richiesti dalla legge, può trovare applicazione
                  anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla norma che la prevede”.
             26   Cass. Sez. Un. 22 gennaio 1983, n. 3802, in CED Cass., m. 158679 - 01: “La norma dell’art.
                  240, secondo comma, n. 2, c.p., è da intendere nel senso che, ai fini della confisca delle cose,
                  occorre aver riguardo al fatto illecito, così com’è stato accertato dagli organi di polizia giu-
                  diziaria e dal magistrato e, quindi, alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all’epoca
                  di tali accertamenti, senza potersi tener conto di una diversa utilizzazione delle cose prevista
                  in via ipotetica, eventualmente attraverso particolari trattamenti o speciali autorizzazioni”.

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