Page 30 - Rassegna 2024-3
P. 30
DOTTRINA
In definitiva tale ultimo approdo appare certamente coerente con i più
generali e sedimentati principi generali del diritto, anche di natura sovranazio-
nale, poiché una interpretazione limitativa dell’onere motivazionale del provve-
dimento di sequestro non sarebbe in linea con il principio di presunzione di
non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e di cui all’art. 6, par. 2,
CEDU, posto che la misura cautelare reale in questa ipotesi inciderebbe severa-
mente sui diritti costituzionali in maniera addirittura più incisiva e afflittiva di
una eventuale pronuncia di merito.
In ultima analisi infatti, qualora la risposta afflittiva fosse disgiunta e non
ancorata ad una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura
ablativa finale, si perverrebbe al paradossale effetto di sacrificare i diritti indivi-
duali senza tenere in considerazione la pronuncia conclusiva del giudizio, emes-
sa all’esito di un giusto processo .
24
4. Confische penali. Aspetti processuali e perimetro normativo
4.1. Confisca obbligatoria e facoltativa
Per quanto riguarda la natura giuridica della confisca, la giurisprudenza
tradizionale ritiene che la stessa sia una misura di sicurezza patrimoniale a carat-
tere cautelare e non punitivo “rivolto a prevenire il fenomeno delittuoso, in cor-
rispondenza di una finalità preventiva” , fondata sulla “pericolosità derivante
25
dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commette-
re il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto” .
26
L’importanza della compiuta individuazione della natura giuridica di tale
misura ablativa produce dirette conseguenze sulla disciplina e sull’efficacia della
24 Tra le molteplici opere sul tema si segnalano Chiavario, Processo e garanzie della persona. Le garan-
zie fondamentali, II, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 324 ss.; Illuminati, La presunzione d’innocenza del-
l’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, passim; Marzaduri, Misure cautelari personali (principi generali
e disciplina), in Dig. pen., vol. VIII, Utet, Torino, 1994, p. 63.
25 Cass. Sez. I, 9 maggio 1995, n. 5199, in CED Cass., m. 201635 - 01: “La confisca di beni non
è una pena, per la quale valga il principio della irretroattività della norma sanzionatoria san-
cito dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 della Costituzione, ma è un istituto disciplinato dal codice
penale come misura di sicurezza patrimoniale, con carattere non punitivo ma cautelare, rivol-
to a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza ad una finalità preventiva. La con-
fisca, pertanto, nella sicurezza dei presupposti richiesti dalla legge, può trovare applicazione
anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla norma che la prevede”.
26 Cass. Sez. Un. 22 gennaio 1983, n. 3802, in CED Cass., m. 158679 - 01: “La norma dell’art.
240, secondo comma, n. 2, c.p., è da intendere nel senso che, ai fini della confisca delle cose,
occorre aver riguardo al fatto illecito, così com’è stato accertato dagli organi di polizia giu-
diziaria e dal magistrato e, quindi, alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all’epoca
di tali accertamenti, senza potersi tener conto di una diversa utilizzazione delle cose prevista
in via ipotetica, eventualmente attraverso particolari trattamenti o speciali autorizzazioni”.
28