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DOTTRINA




                  In ambito processual-penalistico, nel codice di rito del 1988 la disciplina
             delle misure cautelari reali si rinviene nel titolo II del libro IV.
                  Rispetto all’abrogata esperienza codicistica di matrice inquisitoria, il legi-
             slatore ha dato alla materia una trattazione organica in virtù dei valori costitu-
             zionalmente garantiti (dal diritto di proprietà al diritto di iniziativa economica
             privata ) che inevitabilmente subiscono compressione in conseguenza dell’ap-
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             plicazione delle misure tipizzanti la cautela reale: il sequestro conservativo ed il
             sequestro preventivo.
                  Le misure cautelari reali contemplate dal nostro codice si distinguono net-
             tamente dal sequestro penale regolamentato nel terzo libro, sia per i soggetti
             legittimati a disporle, sia per gli scopi cui sono preordinate.
                  Mentre  il  sequestro  probatorio,  finalizzato  all’acquisizione  della  prova,
             può essere disposto dal pubblico ministero oppure dalla polizia giudiziaria, gli
             strumenti cautelari reali di cui sopra sono atti tipici del giudice che agisce su
             istanza dell’organo inquirente, ovvero può convalidarli ex post, tendendo a sal-
             vaguardare quelle esigenze che potrebbero risultare pregiudicate nelle more del-
             l’accertamento dei fatti.
                  Si tratta di misure che non trovano limitazione alcuna in relazione alla
             tipologia di reato  e sono affidate unicamente al giudice competente in osse-
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             quio al principio della riserva di giurisdizione che ispira l’intero sistema delle
             misure cautelari. Per tale ragione il nostro Ordinamento, nel regolamentare la
             materia, non ha potuto trascurare le indicazioni promananti dalle convenzioni
             internazionali e dalla Costituzione, con particolare riferimento al principio della
             riserva di legge  che costituisce il criterio cardine nella disciplina della limita-
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             zione delle libertà.
                  Di particolare rilevanza e ampiezza applicativa risulta altresì il canone della
             proporzionalità ,  costantemente  richiamato  dalla  giurisprudenza  della  Corte
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             EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato
             dall’art. 1, Prot. 1, CEDU.
                  Esso costituisce uno dei principi  generali del diritto dell’Unione ed è
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             10   Cfr. artt. 41 e 42 Cost.
             11   Cfr. Tonini, Conti, Manuale di Diritto Processuale Penale, Giuffrè, Milano, 2022, passim.
             12   Cfr. artt. 25 Cost. e 1 e 199 c.p.
             13   Corte di Giustizia UE 3 dicembre 2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporziona-
                  lità “esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a
                  realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre
                  quanto è necessario per raggiungerli”.
             14   Per una analisi dell’applicazione dei principi al diritto si segnala l’opera di Caringella, Rovelli
                  Il ragionamento giuridico, Dike, Roma, 2022.

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