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SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA,
                         TRA TUTELA DELL’ORDINE SOCIO-ECONOMICO E DIRITTI INDIVIDUALI




               del 2011, già art. 2-ter l. n. 575 del 1965 aggiunto dalla legge 13 settembre 1982,
               n. 646, in tema di contrasto alla criminalità mafiosa), in cui sussiste il medesimo
               presupposto soggettivo della confisca allargata (la sproporzione tra il patrimo-
               nio confiscabile e i redditi dichiarati ovvero l’attività economica dell’autore del
               reato)  e laddove il presupposto oggettivo non è di per sé la commissione di
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               reati; la confisca-sanzione degli illeciti amministrativi da reato, prevista dal d.lgs.
               n. 231 del 2001; la confisca amministrativa, sanzione accessoria in alcune fatti-
               specie di reato (ad es. art. 186, comma 2, lett. c), cs; art. 44, comma 2, d.p.r. n.
               380 del 2001; 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
                    Alla multiforme diversificazione tipologica e soprattutto al ruolo essenziale
               della confisca di prevenzione , che provano l’interesse del legislatore per siffatte
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               concrete modalità di contrasto ai fenomeni criminali, si contrappongono gli inter-
               venti della giurisprudenza nazionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
               chiave contenitiva, soprattutto a tutela della proprietà e delle libertà economiche.
                    Ciò impone uno studio accurato dei presupposti e dei limiti oggettivi e
               soggettivi, nel quadro costituzionale e sovranazionale, ed un’attenta analisi della
               fase istruttoria degli accertamenti patrimoniali ad opera della polizia giudiziaria,
               affinché nell’attuale temperie storica caratterizzata dalla pervasiva infiltrazione
               delle  organizzazioni  criminali  nazionali  e  transazionali  nei  settori  economici
               leciti  siano  soddisfatte  le  istanze  di  tutela  del  sistema  economico  legale   (il
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               cosiddetto “patrimonio collettivo” ) e, al contempo, siano rispettati i diritti indi-
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               viduali.

               2.  Le misure cautelari reali. Il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p.
                    In termini generali, nel nostro ordinamento, la tutela cautelare rinviene il pro-
               prio fondamento nell’esigenza di rendere effettiva la tutela giurisdizionale, dando
               applicabilità al precetto previsto dall’art. 24 della Costituzione. Invero gli strumenti
               processuali ordinari possono rivelarsi non in grado di assicurare una effettiva tutela
               dei diritti. Ciò rende indispensabile il ricorso a strumenti di tutela ulteriori .
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               5    Cass., Sez. un., 29 maggio 2014 - 29 luglio 2014, n. 33451, Repaci, ivi, m. 260247.
               6    Sul punto, Orlandi, Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, in Cass. Pen., 2019, pp. 958 ss.
               7    Su cui Corte cost. 8 novembre 2017, n. 33, in www.cortecostituzionale.it in cui si legge che
                    l’accumulazione della ricchezza illecita è “ritenuta socialmente pericolosa a fronte della pos-
                    sibile utilizzazione delle risorse per il finanziamento di ulteriori delitti o del loro reimpiego
                    nel circuito economico-finanziario con effetti distorsivi del sistema economico legale”.
               8    Per il possibile abbinamento del concetto di patrimonio collettivo all’ordine socioeconomico,
                    Carmona, Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo, Il Mulino, Bologna, 1996, passim.
               9    Mutuando dal diritto processuale civile, in ottica multidisciplinare, appare rilevante per i suoi
                    contenuti generali applicabili anche al tema oggetto della presente trattazione l’articolo di
                    Cascella, Le misure cautelari come extrema ratio, in Società, 2022, 11, p. 1307 (nota a sentenza).

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